DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 02/11/2013: SANT’ ISIDORO – LIBERTAS ASTENSE Reclamo preposto dalla società CENTRO SOCIALE GIOVANILE avverso l’esito della gara SANT’ ISIDORO – CENTRO SOCIALE GIOVANILE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 13.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 02/11/2013: SANT’ ISIDORO - LIBERTAS ASTENSE Reclamo preposto dalla società CENTRO SOCIALE GIOVANILE avverso l'esito della gara SANT’ ISIDORO - CENTRO SOCIALE GIOVANILE Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver provveduto a schierare nella gara in epigrafe solo due calciatori e non tre nati posteriormente al 1 gennaio 1992 come previsto dalle norme indicate nel C.U. n°1 del 03.07.2013. Dalla distinta presentata all’arbitro infatti si evince che la società convenuta ha schierato tra i nati dopo il 1 gennaio 1992 solamente i calciatori Pisciotta Marco nato il 17 febbraio 1992 e Puleo Antonio Federico nato il 27 marzo 1992, mentre tutti gli altri partecipanti alla gara risultano nati antecedentemente al 1 gennaio 1992, contravvenendo in tal modo alle disposizioni di cui al precitato C.U. n°1/2013 P.Q.M. Visti gli artt. 17,24,29,34 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 171 del 08.11.2013, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società S.Isidoro la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.. b) la tassa di reclamo non viene addebitata alla società ricorrente
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