DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 14.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 12/11/2013 GARA DEL 6/11/2013 FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5 Reclamo preposto dalla società FUTSAL CORNEDO avverso l’esito della gara FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 187 del 14.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 GARE DEL 12/11/2013 GARA DEL 6/11/2013 FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5 Reclamo preposto dalla società FUTSAL CORNEDO avverso l'esito della gara FUTSAL CORNEDO – ARZIGNANO C5 Il Giudice sportivo, esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini osserva: con il ricorso in questione , la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.a delC.G.S. per aver schierato il calciatore Brancher Joao Victor in posizione irregolare in quanto squalificato. Il ricorso è fondato e va accolto. Il nominato in questione, infatti,squalificato per due giornate effettive di gara in occasione della partita di Coppa Italia Under 21 ArzignanoPetrarca della stagione sportiva 2011/2012, ne ha scontato solamente una nella stagione sportiva successiva non partecipando all’incontro A di Coppa Italia Under 21 Arzignano-Zanè Vicenza. La sanzione residua, pertanto, avrebbe dovuto essere scontata nella gara in questione cosa che non è avvenuta in quanto Brancher Joao Victor incluso nella lista dei calciatori della società Arzignano presentata all’arbitro. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°186 del 13.11.2013; a) di accogliere il ricorso comminando alla società Arzignano C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) di comminare al calciatore Brancher Joao Victor la squalifica per 1 giornata di gara da scontare nella stagione sportiva 2014/2015 in gare ufficiali della prima squadra tenuto conto dell’età anagrafica. c) di non addebitare la tassa i reclamo.
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