F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 14 Novembre 2013 (90) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMMIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl) – (nota n. 1668/83 pf13-14 SP/blp del 14.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 14 Novembre 2013 (90) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMMIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl) - (nota n. 1668/83 pf13-14 SP/blp del 14.10.2013). Il Consiglio Federale FIGC, nella riunione del 30 aprile 2013, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, deliberava di approvare detto Sistema per l’ammissione ai Campionati professionistici di Lega Pro della Stagione sportiva 2013/2014, in forza del quale le Società, ai fini della loro partecipazione al campionato di competenza, dovevano effettuare gli adempimenti descritti nel testo del Sistema, che erano relativi a criteri economico-finanziari e legali, infrastrutturali, sportivi e organizzativi e che dovevano essere effettuati entro precisi limiti temporali (per quel che qui interessa il 1° luglio 2013), il cui mancato rispetto avrebbe costituito illecito disciplinare, suscettibile di comportare per la Società la penalizzazione di un punto in classifica per ogni inadempimento commesso, da scontarsi nella stagione in corso. La Co.Vi.So.C., a cui era demandato il controllo sugli adempimenti, con nota datata 6 agosto 2013 denunciava alla Procura federale che la SS Chieti Calcio, partecipante al Campionato Lega Pro Seconda Divisione, non aveva depositato entro il suddetto termine del 1° luglio 2013 la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 (Punto D, inciso n. 7 del Sistema), sicché la Procura federale il 30 agosto 2013 deferiva a questa CND la Sig.ra Ines Bellia, rappresentante Legale della SS Chieti Calcio srl e la stessa SS Chieti Calcio srl, alle quali contestava per l’accertato inadempimento alla Bellia la violazione dell’art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al richiamato Punto D inciso n. 7 del Sistema ed alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Nel corso del procedimento, in seguito alle deduzioni delle parti deferite, rimaneva provata la circostanza che la Bellia rivestiva la carica di institore della Società e che la carica di amministratore unico era ricoperta dal Sig. Antonio Gammieri, sicché questa CDN, con decisione pubblicata sul CU n. 21/CND del 2 ottobre 2013, accertato attraverso la certificazione camerale della Società deferita che la Bellia, in forza della procura institoria, aveva comunque in seno alla Società stessa poteri di amministrazione e rappresentanza, infliggeva alla Bellia la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; nel contempo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’eventuale seguito nei confronti del Sig. Antonio Gammieri, quale amministratore unico della SS Chieti calcio Srl. A seguito di ciò, la Procura federale in data 14 ottobre 2013, richiamati i fatti e la suddetta decisione della CDN, deferiva a questa CDN il Sig. Antonio Gammieri, nella qualità di amministratore unico e Legale rappresentante della SS Chieti Calcio, al quale contestava la medesima violazione di cui al precedente deferimento, nulla a carico della Società in quanto già sanzionata. Il deferito non ha presentato memorie difensive, né è comparso alla riunione odierna, nel cui contesto la Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e con esso la sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 6 (sei). La CDN osserva quanto segue. Certa la circostanza che il Sig. Antonio Gammieri, all’epoca dei fatti, ricopriva la carica di amministratore unico della Società, risultante dal modulo di censimento dalla Società depositato in Lega il 1° luglio 2013 ed essendo altresì accertato che la Società aveva depositato la fidejussione bancaria il 15 luglio 2013 e quindi oltre la data del 1° luglio 2013, non può revocarsi in dubbio la sussistenza della violazione del Sistema Licenze Nazionali 2013/2014, pubblicato sul CU FIGC n. 168/A del 7 maggio 2013 e, più in particolare dell’inciso 7 del Punto D, che costituisce illecito disciplinare e che, in base al principio delle immedesimazione soggettiva tra le Società ed il proprio Legale rappresentante, più volte affermato da questa CDN, rende suscettibile di accoglimento il presente deferimento e la conseguente sanzione disciplinare a carico del Sig. Antonio Gammieri, nella misura che è stata richiesta. P.Q.M. accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Antonio Gammieri, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl, l’inibizione di mesi 6 (sei).
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