COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 23 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSV WEINSTRASSE SÜD AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 20, DEL 24/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA PERDITA DELLA GARA CASTELBELLO CIARDES – SSV WEINSTRASSE SÜD CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, ALLA AMMENDA DI EURO 60,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ SSV WEINSTRASSE SÜD IN RELAZIONE ALLA PARTITA DEL 24/10/2013 CAMPIONATO ALLIEVI ED ALLA INIBIZIONE AL DIRIGENTE PICHLER CHRISTOPH FINO AL 31.10.2013 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARZARI GABRIEL FINO AL 31.10.2013.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 23 del 14.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSV WEINSTRASSE SÜD AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 20, DEL 24/10/2013 RELATIVAMENTE ALLA PERDITA DELLA GARA CASTELBELLO CIARDES – SSV WEINSTRASSE SÜD CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, ALLA AMMENDA DI EURO 60,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' SSV WEINSTRASSE SÜD IN RELAZIONE ALLA PARTITA DEL 24/10/2013 CAMPIONATO ALLIEVI ED ALLA INIBIZIONE AL DIRIGENTE PICHLER CHRISTOPH FINO AL 31.10.2013 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARZARI GABRIEL FINO AL 31.10.2013. La società SSV Weinstrasse Süd con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato alla società SSV Weinstrasse Süd la perdita della gara con il punteggio 0-3 e l'ammenda di euro 60,00 nonché l'inibizione al Dirigente Pichler Christoph sino al 31.10.2013 ed al calciatore Marzari Gabriel sino al 31.10.2013, per i motivi contenuti nel C.U., La ricorrente ritiene che si sia trattato di una semplice svista e pertanto richiede quindi nella sostanza l'annullamento delle sanzioni inflitte. Il reclamo è infondato. Considerato che il calciatore Marzari Gabriel ha partecipato alla gara del 19.10.2013 non essendo a quella data ancora regolarmente tesserato, la sanzione erogata appare legittima. Pertanto questa Commissione ritiene corretta la decisione adottata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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