COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA-MACCHIE DISPUTATA A CICONIA IL 03.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BAFFO ALESSANDRO PER CINQUE GARE; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE STANZIAL SIMONE PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA-MACCHIE DISPUTATA A CICONIA IL 03.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE BAFFO ALESSANDRO PER CINQUE GARE; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE STANZIAL SIMONE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.S.D. Macchie, chiedendo la riduzione delle sanzioni. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA, il Sig. Renzo Boccali. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione avanti a questa Commissione, l’arbitro ha confermato che a fine gara, i signori Alessandro Baffo e Simone Stanzial, il primo dei quali già espulso dal campo, hanno reiteratamente tentato di fare ingresso nello spogliatoio della squadra avversaria con l’intento di colpire il calciatore del Ciconia Sig. Federico Croccolino, nei confronti del quale pronunciavano frasi offensive e minacciose. Nel fare ciò, i signori Baffo e Stanzial insultavano e colpivano, anche in modo violento, vari giocatori della squadra avversaria. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene le sanzioni irrogate dal G.S. congrue e meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. • Respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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