COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – PIEVESE DISPUTATA A MAGIONE IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GATTI DENNY PER CINQUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 15.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
MAGIONE - PIEVESE DISPUTATA A MAGIONE IL 20.10.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 24.10.2013,
PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA:
• LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GATTI DENNY PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ACD Magione Calcio, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato integralmente il referto ed in particolare ha precisato di essere
stato apostrofato dal calciatore Gatti Denny con le frasi offensive e minacciose descritte nel
predetto referto; frasi peraltro confermate, correttamente, dalla società reclamante in sede di
audizione.
Il direttore di gara ha precisato inoltre che non vi è stato nessun contatto fisico con il calciatore.
Alla luce di quanto precede appare equo ridurre la squalifica comminata dal G.S. al calciatore Gatti
Denny a quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M.
• In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Gatti Denny a quattro
giornate di gara effettive.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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