COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Real Monteforte Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 30/10/2013 – Ripetizione disputa gara Real S.Zeno – Real Monteforte del 13/10/2013 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S. Real Monteforte Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 30/10/2013 – Ripetizione disputa gara Real S.Zeno – Real Monteforte del 13/10/2013 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S. Real Monteforte ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 28 del 30/10/2013 con la quale ha deliberato la ripetizione della gara emarginata per errore tecnico dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Real Monteforte; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che la società reclamante chiede la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 30 ottobre 2013, con il quale è stata disposta la ripetizione della gara Real San Zeno – Real Monteforte, terminata con il risultato di 0-2, sulla base di un errore tecnico dell’arbitro, desumibile direttamente dall’esame del referto arbitrale; rilevato che le motivazioni del reclamo sono relative alla mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo di una segnalazione relativa all’impiego irregolare di un giocatore da parte della società Real San Zeno; visto l’articolo 383 del Codice di Giustizia Sportiva, che dispone. “La controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.”; visto l’articolo 286 del Codice di Giustizia Sportivo, che dispone: “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.”; rilevato che le controdeduzioni della società reclamante sono pervenute dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 383 C.G.S., donde su di esse il Giudice Sportivo non poteva fondare alcun provvedimento sanzionatorio; rilevato che, correttamente, il Giudice Sportivo, preso atto di un comportamento irregolare della società Real San Zeno, ha deciso l’invio degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza; ritenuto pertanto che il Giudice Sportivo abbia valutato esattamente, in fatto ed in diritto, il procedimento di prima istanza sottopostogli, pur non avendo dato atto dell’inammissibilità delle controdeduzioni dell’odierna reclamante; P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di rigettare il reclamo della società Real Monteforte avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 28 del 30 ottobre 2013, - di confermare la delibera del Giudice Sportivo Regionale relativa alla ripetizione della gara Real S.Zeno – Real Monteforte del Campionato di 1^ Categoria, nella data stabilita dal C.R. Veneto; - di inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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