COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Brentella Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 – Ammenda di € 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 15/12/2013 Allenatore Crivellaro Riccardo; Squalifica per 4 giornate giocatore Rizzi Marco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Pol. Brentella
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del
30/10/2013 – Ammenda di € 80,00 a carico della Società; Squalifica sino al 15/12/2013 Allenatore
Crivellaro Riccardo; Squalifica per 4 giornate giocatore Rizzi Marco – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Brentella ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova e pubblicate nel Comunicato n. 21 del 30/10/2013 con le quali sono stati assunti i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per insulti e minacce all’arbitro durante la gara”.
- Squalifica sino al 15/12/2013 a carico dell’allenatore Crivellaro Riccardo : “per aver offeso ripetutamente l'arbitro con
espressioni volgari, reiterando tale comportamento anche dopo essere stato allontanato dal campo per averlo
nuovamente insultato e irriso a fine gara davanti ai giocatori della sua squadra, invitandoli a non stringergli la mano”.
- Squalifica per quattro gare effettive a carico del giocatore Rizzi Marco : perchè, mentre si trovava in panchina in segno
di protesta contro una decisione arbitrale andava in escandescenze colpendo la panchina con i pugni e, alla notifica del
provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento minaccioso verso il medesimo, tirandolo
per la maglia e reiterando le offese sino all'uscita dal campo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Brentella;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
constatato che nel referto arbitrale gli accadimenti sono stati descritti in maniera inequivocabile ed esaustiva;
valutati i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrui in relazione agli
addebiti ascritti;
tenuto presente il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Brentella;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
- di confermare la squalifica fino al 15/12/2013 a carico dell’allenatore Crivellaro Riccardo;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Rizzi Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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