COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Real Tavo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 C.G.S. gara Valsugana – Real Tavo del 27/10/2013 Ammenda di € 55,00 a carico della Società; Inibizione sino al 27/11/2013 Dirigente accompagnatore Dalan Cristian; squalifica una giornata giocatore Katrak Richard; – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Real Tavo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 30/10/2013 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 C.G.S. gara Valsugana – Real Tavo del 27/10/2013 Ammenda di € 55,00 a carico della Società; Inibizione sino al 27/11/2013 Dirigente accompagnatore Dalan Cristian; squalifica una giornata giocatore Katrak Richard; – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Real Tavo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 30/10/2013 con la quale ha assunto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, applicando l’art. 17, commi 1 e 5 del C.G.S.e gli altri provvedimenti sanzionatori sopra riportati, conseguenti alla partecipazione all’incontro emarginato del giocatore Katrak Richard senza averne titolo. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Real Tavo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati i necessari controlli presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato che la pratica relativa al calciatore Katrak Richard é stata ratificata con decorrenza 31/10/2013; viste le disposizioni contenute nell’art. 40 delle N.O.I.F. e nel Comunicato Ufficiale n. 5/2013 (pag. 5/111) del C.R.V. – relative ai giocatori comunitari “status 70” mai tesserati all’estero - che stabiliscono che l’impiego degli stessi é “subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale”; constatato , alla luce di quanto sopra esposto, che il Katrak é stato impiegato nella gara oggi presa in esame, in posizione irregolare perché non ancora in possesso della prescritta autorizzazione a Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Real Tavo; - di confermare a carico della Real Tavo l’applicazione dell’art. 17/commi 1 e 5 del C.G.S. e quindi la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando la stessa c.s. : Valsugana – Real Tavo 3 - 0; - di confermare la sanzione della ammenda di € 55,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Dalan Cristian sino al 27/11/2013; - di confermare la squalifica per una giornata a carico del calciatore Katrak Richard; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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