COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol.D. La Contea Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 6/11/2013 – Squalifica per tre giornate Giocatori Dalla Chiara Simone e Neri Leonardo – Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol.D. La Contea Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 6/11/2013 – Squalifica per tre giornate Giocatori Dalla Chiara Simone e Neri Leonardo – Campionato Allievi Provinciali La Società Pol.D. La Contea ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 25 del 6/11/2013 con le quali é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei giocatori : - Dalla Chiara Simone e Neri Leonardo : “per comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro e per essersi tolti la maglia”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto ricorso presentato dalla Società Pol.D. La Contea; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione sanzionatoria assunta a carico dei calciatori Dalla Chiara Simone e Neri Leonardo rilevato non sussistere elementi probatori utili a ridurre le delibere impugnate; tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società La Contea; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Dalla Chiara Simone e Neri Leonardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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