COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO CASTELPANTANO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.6.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CUPOLO ANTONELLO, RIPORTATA SUL CU N.32 DEL 31.10.2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 20/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO CASTELPANTANO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.6.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CUPOLO ANTONELLO, RIPORTATA SUL CU N.32 DEL 31.10.2013. Letto il reclamo proposto dalla Società CASTELPANTANO avverso la squalifica del calciatore CUPOLO ANTONELLO, come riportato sul C.U. n.32 del 31.10.2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato, in ogni caso, come le motivazioni, addotte dalla reclamante, ancorché assolutamente generiche ed inconferenti rispetto ai fatti per cui è ricorso, non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, dall’esame dei quali emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che si qualifica particolarmente violenta e come tale adeguatamente sanzionata P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.32 del 31.10.2013; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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