COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico del sig NICOLOVICI Robert Adrian, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società AGS. D. Soriano 2010 senza averne titolo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico del sig NICOLOVICI Robert Adrian, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società AGS. D. Soriano 2010 senza averne titolo. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale, -letta la nota del 27.8.2013 (ricevuta in data 6.9.2013) con la quale il Segretario dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato alla Procura Federale la sospensione del tesseramento precedentemente autorizzato in favore della società AGS. D. Soriano 2010, per il calciatore Nicolovici Robert Adrian (nato il 22.0.1993) di nazionalità rumena; -osservato che alla richiesta di tesseramento anzidetta era stata allegata la dichiarazione dello stesso calciatore “di non essere stato mai tesserato con società appartenenti a federazioni estere”; -esaminata la documentazione fornita dall’ufficio tesseramento, proveniente dalla Federazione Rumena Calcio, dalla quale si evince che, al contrario, il calciatore anzidetto è stato tesserato per il club ”Sport Club Minerul Jilt Matasari” alla stessa regolarmente affiliato; -rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto alla luce delle false affermazioni contenute nella sopracitata dichiarazione, sia da considerare in contrasto con il disposto dell’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.; ritenuto, altresì, che l’appartenenza del sig. Nicolovici Robert Adrian alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati; ritenuto, pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su dichiarazioni mendaci abbia comportato la violazione del disposto degli articoli 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle NOIF, ascrivibile al calciatore Nicolovici Robert Arian; -visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 23 settembre 2013, prot. nr. 1237/110 pf 13 14/AA/ac, Nicolovici Robert Adrian per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2, del C.G.S., in relazione all’art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società AGS. D. Soriano 2010 senza averne titolo. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 novembre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, il deferito, ed il suo avvocato e procuratore Giuseppe Orecchio. Prima dell’inizio del dibattimento, il deferito, per il tramite del proprio difensore e procuratore Avv. Giuseppe Orecchio, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 e 24 C.G.S. (squalifica pari a mesi tre (3) da ridursi fino a mesi due (2) ). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S. I MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento intervenuto tra le Parti; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica nei confronti del sig. NICOLOVICI Adrian Robert di DUE(2) mesi, quindi fino al 20 GENNAIO 2014 e dichiara la chiusura del procedimento .
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