COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: – sig. CANNATELLI Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; – sig. DEFINA Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5; – la Società A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5 e la Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5; per rispondere: -il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 31.08.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 nonostante fosse già tesserato dal 6.08.2013 con la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; -il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Cannatelli Nicola e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest’ultimo; -la Società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte riconducibili al proprio Presidente sig. Defina Giuseppe; -la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte riconducibili al proprio tesserato sig. Cannatelli Nicola.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: - sig. CANNATELLI Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; - sig. DEFINA Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5; - la Società A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5 e la Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5; per rispondere: -il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 31.08.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 nonostante fosse già tesserato dal 6.08.2013 con la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; -il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Cannatelli Nicola e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest’ultimo; -la Società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte riconducibili al proprio Presidente sig. Defina Giuseppe; -la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte riconducibili al proprio tesserato sig. Cannatelli Nicola. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale, -esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del 10.09.2013 (pervenuta il 17.09.2013) del Segretario del Comitato Regionale Calabria afferente pretesi comportamenti irregolari posti in essere dal calciatore Cannatelli Nicola (nato il 20.03.1984 –matr. 5512277); -accertato che, mediante la documentazione prodotta ed allegata al presente procedimento, l’anzidetto calciatore in data 06.08.2013 sottoscriveva una richiesta di tesseramento con la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 (richiesta n° DL 1655763) e successivamente faceva pervenire all’Ufficio Tesseramento, in data 31.8.2013, una ulteriore richiesta a favore della società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 (richiesta n°DL 1528825); -osservato che detta ultima richiesta veniva annullata dall’ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria; -considerato che il sig. Defina Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5, non ha posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore sopra indicato e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest’ultimo; -ritenuto, altresì, che la condotta sopra descritta abbia comportato la violazione dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. attribuibile al sig. Cannatelli Nicola ed al sig. Defina Giuseppe, e che la società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 debba rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Presidente, mentre la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte del proprio tesserato; -visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 settembre 2013, prot. nr. 1356/134 pf 13 14/AA/ac: -il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; -il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5; -la Società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5; -la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; per rispondere -il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 31.08.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 nonostante fosse già tesserato dal 6.08.2013 con la società A.S.D. Vibo Calcio a 5; -il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 della violazione di cui all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Cannatelli Nicola e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest’ultimo; -la Società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte riconducibili al proprio Presidente sig. Defina Giuseppe; -la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte riconducibili al proprio tesserato sig. Cannatelli Nicola. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 novembre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e, per i deferiti, il Presidente della ASD Vibo Calcio a 5, Nicola Christian Liotti, il calciatore Nicola Cannatelli ed il Presidente dalla ASD Stefanaconi Calcio a 5, Giuseppe Defina. Prima dell’inizio del dibattimento, il Presidente della ASD Vibo Calcio a 5, Nicola Christian Liotti, ed il calciatore Nicola Cannatelli hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 e 24 C.G.S. (per l’ASD Vibo Calcio a 5, ammenda € 200 da ridursi a € 100, per il sig. Cannatelli Nicola la squalifica di due giornate da ridursi ad una giornata). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale per gli altri deferiti ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste. Nei confronti di: sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5, mesi uno di inibizione; società A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5 € 200 di ammenda. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il Presidente Defina ha ribadito la sua perfetta buona fede nella vicenda e di aver seguito in maniera pedissequa la procedura prescritta dalla normativa di riferimento. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: -al sig. CANNATELLI Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, la squalifica per UNA giornata; -alla SOCIETA’ A.S.D. VIBO CALCIO A 5 l’ammenda di € 100,00 (cento/00); -al sig. DEFINA Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanaconi Calcio a 5, l’inibizione per giorni QUINDICI (15) e quindi fino al 5 DICEMBRE ; -alla SOCIETA’ A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5 l’ammenda di € 150,00(centocinquanta/00).
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