COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: il sig. D’AGOSTINO Emanuele, arbitro della sezione Reggio Calabria, tesserato con il numero di tessera 05230 e numero di matricola 6107529; per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell’art. 30, comma 4, ed in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: il sig. D’AGOSTINO Emanuele, arbitro della sezione Reggio Calabria, tesserato con il numero di tessera 05230 e numero di matricola 6107529; per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell’art. 30, comma 4, ed in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Vicario, -letta l’e-mail del 19 giugno 2013, pervenuta alla Procura Federale in pari data, con la quale il Procuratore Arbitrale inoltrava la nota, giunta alla Segreteria AIA, riguardante il presunto comportamento dell’associato Emanuele D’Agostino, e comunicava, altresì, che l’associato in questione non era stato autorizzato ad adire le vie legali; -rilevato che nella nota de qua, sottoscritta dal sig. Emanuele D’Agostino e portante la data del 07/06/2013, quest’ultimo dichiarava di aver sporto formale denuncia-querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio della “Briaticese”, il quale lo avrebbe aggredito con un violento pugno al volto mentre lo stesso sig. Emanuele D’Agostino si accingeva a spiegare a due Carabinieri in divisa il motivo per cui, nella sua qualità di arbitro – a causa d’una rissa in campo tra alcuni giocatori ed alla successiva invasione delle tifoserie – aveva provveduto a disporre la sospensione dell’incontro calcistico tra la “ Briaticese” e la “Allarese (svoltosi in data 18/12/2013, presso il campo di calcio “San Nicola di Briatico” (VV)); -rilevato che, a seguito dell’apertura di apposito procedimento veniva disposta attività di indagine volta ad accertare se l’arbitro D’Agostino avesse effettivamente presentato la querela di cui sopra e se avesse richiesto la prescritta autorizzazione; -rilevato che il sig. D’Agostino nel corso dell’audizione del 2/09/2013, a precisa domanda del Collaboratore della Procura Federale, confermava di aver sporto la querela per cui è procedimento, precisando di non aver richiesto la prescritta autorizzazione secondo le disposizioni federali a causa di quanto accaduto durante e dopo la gara (sospesa al 48° del 2° tempo) ed anche perché i Carabinieri presenti all’episodio lo avevano “subito condotto prima in Guardia Medica e poi in Caserma per farmi sporgere denuncia”; -rilevato che, successivamente, dietro richiesta del collaboratore incaricato, l’arbitro D’Agostino forniva copia della querela presentata in pari data presso la “Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Briatico”; -considerato che la denuncia sporta dal sig. Emanuele D’Agostino ha ad oggetto un reato perseguibile a querela di parte (lesioni ex art. 582 c.p.) come è dato evincere in particolare dal referto di Guardia Medica sopra menzionato, che prescrive una “prognosi di giorni 3”; -considerato che con decisione resa a Sezioni Unite, la Corte di Giustizia Federale, in tema di violazione del c.d. vincolo di giustizia, ha chiaramente risolto ogni dubbio interpretativo relativo all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, stabilendo che “affermare apoditticamente e categoricamente che il vincolo di giustizia non si estende all’intero contenzioso afferente la materia penale, significa svilire lo stesso spirito della disposizione normativa statale dianzi citata che riconosce e favorisce l’autonomia derogabile in quanto sottordinata all’ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano rilievo per quest’ultimo” ciò che, in particolare, non ricorre in presenza di reati perseguibili a querela di parte “in cui lo Stato delega all’eventuale iniziativa del cittadino l’input affinché l’organo a ciò deputato – P.M. – possa legittimamente esercitare l’azione penale” (cfr. Comm. Uff. n. 041/CGF – Sezioni Unite – 2013-2014); -osservato, pertanto, che la condotta del sig. Emanuele D’Agostino, alla luce di quanto sopra evidenziato, integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell’art. 30, comma 4, ed in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale; -visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 23 ottobre 2013, prot. nr. 1860/29 pf 13 14/AA/ma, il sig. D’AGOSTINO Emanuele, arbitro della sezione Reggio Calabria, tesserato con il numero di tessera 05230 e numero di matricola 6107529, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell’art. 30, comma 4, ed in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. IL DIBATTIMENTO nella riunione del 18 novembre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il deferito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato la richiesta, contenuta nel minimo edittale, di sei mesi di inibizione nei confronti di Emanuele D’Agostino. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il signor D’Agostino ha ribadito la sua buona fede affermando di essere stato condotto al Comando al fine di sporgere denuncia dagli stessi Carabinieri che avevano assistito all’episodio di aggressione; ha poi rappresentato che non era a conoscenza della normativa di cui trattasi e che pur avendo chiesto chiarimento e supporto agli organismi arbitrali è stato consigliato prima di temporeggiare e quindi soprassedere dal chiedere l’autorizzazione a sporgere denuncia. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione nei confronti del sig. D’AGOSTINO Emanuele, arbitro effettivo della Sezione di Reggio Calabria, la sanzione dell’inibizione di mesi SEI (6) e quindi fino al 20 MAGGIO 2014.
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