COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C.D. Conegliano 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 30 del 13/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Martina Giovanni – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso F.C.D. Conegliano 1907 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 30 del 13/11/2013 - Squalifica per tre giornate giocatore Martina Giovanni - Campionato di Promozione La Società F.C.D. Conegliano 1907 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 13/11/2013 con la quale a stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Martina Giovanni : “una giornata per espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. 31/942 La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Conegliano 1907; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; atteso che il referto arbitrale é risultato puntuale e pienamente esaustivo; considerato che in questo quadro di riferimento il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado risulta equo, per cui deve essere confermato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Conegliano 1907; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Martina Giovanni; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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