COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Pramaggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Pramaggiore
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 - Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano - Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Pramaggiore ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 19 del 6/11/2013 con la quale é stata assunta la seguente
sanzione:
- Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perillo Stefano: “espulso per doppia ammonizione alla notifica del
provvedimento assumeva un comportamento minaccioso, offensivo e reiteratamente blasfemo nei confronti
dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente dichiara inammissibile, per vizio di forma, il ricorso presentato dall’U.S.D. Pramaggiore per trasmissione tardiva dello stesso e ciò in base al disposto di cui all’art. 46, comma 4 del C.G.S. (“i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare”).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile per vizio di forma il ricorso presentato dalla Società Pramaggiore;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perillo Stefano;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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