COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Pramaggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Pramaggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 - Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Pramaggiore ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 19 del 6/11/2013 con la quale é stata assunta la seguente sanzione: - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perillo Stefano: “espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento assumeva un comportamento minaccioso, offensivo e reiteratamente blasfemo nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile, per vizio di forma, il ricorso presentato dall’U.S.D. Pramaggiore per trasmissione tardiva dello stesso e ciò in base al disposto di cui all’art. 46, comma 4 del C.G.S. (“i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile per vizio di forma il ricorso presentato dalla Società Pramaggiore; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perillo Stefano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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