COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Pierluigi Gomiero – Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. del Sig. Nicola Bertoli – già Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. della Società Abano Calcio S.r.l. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/10/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : il Sig. Pierluigi GOMIERO – Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. “tesserato dal 1° luglio 2013 per Abano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., avendo posto in essere , a seguito delle sue dimissioni da responsabile del Settore Giovanile dell’ASD Thermal, un’azione denigratoria nei confronti della predetta società, concretizzatasi nel contattare alcuni genitori dei giovani calciatori tesserati per la suddetta società allo scopo di promuoverne il trasferimento all’Abano Calcio, nella stagione sportiva 2013/14”; il Sig. Nicola BERTOLI – già Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l., ora Dirigente accompagnatore “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.,per avere favorito contatti, presso la sede dell’Abano Calcio, tra il Sig. Gomiero Pierluigi ed alcuni genitori di giovani calciatori tesserati per l’ASD Thermal”; la Società Abano Calcio S.r.l., “per rispondere ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggetiva, per il comportamento del proprio tesserato Bertoli Nicola”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Pierluigi Gomiero - Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. del Sig. Nicola Bertoli - già Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. della Società Abano Calcio S.r.l. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/10/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : il Sig. Pierluigi GOMIERO - Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. “tesserato dal 1° luglio 2013 per Abano Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., avendo posto in essere , a seguito delle sue dimissioni da responsabile del Settore Giovanile dell’ASD Thermal, un’azione denigratoria nei confronti della predetta società, concretizzatasi nel contattare alcuni genitori dei giovani calciatori tesserati per la suddetta società allo scopo di promuoverne il trasferimento all’Abano Calcio, nella stagione sportiva 2013/14”; il Sig. Nicola BERTOLI - già Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l., ora Dirigente accompagnatore “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.,per avere favorito contatti, presso la sede dell’Abano Calcio, tra il Sig. Gomiero Pierluigi ed alcuni genitori di giovani calciatori tesserati per l’ASD Thermal”; la Società Abano Calcio S.r.l., “per rispondere ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggetiva, per il comportamento del proprio tesserato Bertoli Nicola”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 19/11/2013 sono risultati presenti : il Sig. Pierluigi Gomiero il Sig. Nicola Bertoli la Società Abano Calcio S.r.l. assistiti dall’Avv. Jacopo Tognon il Dott. Salvatore Sciuto Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. gia Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. rappresentata dal Sig. Olao Zuppa (Vice Presidente) Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha esposto ai soggetti deferiti presenti i motivi che hanno condotto al deferimento dei medesimi e ha proposto il patteggiamento (ex art. 23 C.G.S.), prospettando l’adozione nei loro confronti dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. Pierluigi Gomiero Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. : inibizione per mesi due; a carico del Sig. Nicola Bertoli già Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. : inibizione per un mese a carico della Soc. Abano Calcio S.r.l. ammenda di € 300,00.- Sentite le parti deferite, presenti nella riunione del 19/11/2013, le medesime hanno dichiarato di aderire all’applicazione ex art. 23 del C.G.S., come proposto del Procuratore Federale ed hanno concordato le sanzioni nella misura sopra riportata. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intercorso fra le parti interessate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Pierluigi Gomiero Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. : inibizione per mesi due; a carico del Sig. Nicola Bertoli già Responsabile Settore Giovanile Abano Calcio S.r.l. : inibizione per un mese a carico della Soc. Abano Calcio S.r.l. ammenda di € 300,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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