COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Marco CHIOZZOTTO – Presidente ASD Calcio a 5 Malcontenta (ora ASD Città di Mestre); dei Sigg.ri Gianpiero MAIELLO, Andrea VANIN, Umberto LA PADULA, Mattia PRETATO, Nicola COLLEDAN, Carlo MAZZAGALLO, Simone BELLATO, Nicola FRANZIN, calciatori tutti tesserati all’epoca dei fatti per la società AS.D. Calcio A 5 Malcontenta, La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/10/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : il Sig. Marco CHIOZZOTTO, Presidente A.S.D. Calcio A 5 MALCONTENTA (ora ASD Città di Mestre) per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 5, commi 1, 4 e 5, dello stesso Codice (dichiarazioni lesive): 1) per avere ideato e, poi, fatto realizzare, le maglie di gioco indossate dai calciatori, all’epoca dei fatti , dell’AS.D. Calcio A 5 Malcontenta in occasione della gara contro il Perarolo Vigontina del 18/01/2013 (valevole per il campionato di Serie C2 di Calcio a 5, disputatasi in data presso il Palasport di Dolo – VE -l, recanti frasi , visionabili a più persone, di carattere denigratorio nei confronti dell’AIA e dell’arbitro Volpin Miriam; 2) per avere, in due articoli di stampa pubblicati sul quotidiano “II Gazzettino” in data 9.01 .2013 e 19.01 .2013, destinati alla visione di più persone, utilizzato espressioni contenenti giudizi e rilievi gravemente lesivi (come meglio descritti nella parte motiva), sia della reputazione dell’arbitro, Sig.ra Miriam Volpin, sia dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; i Sig .ri Gianpiero MAIELLO, Andrea VANIN, Umberto LA PADULA, Mattia PRETATO, Nicola COLLEDAN, Carlo MAZZAGALLO, Simone BELLATO, Nicola FRANZIN, calciatori tutti tesserati all’epoca dei fatti per la società AS.D. Calcio A 5 Malcontenta (ora ASD Città di Mestre) per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all ‘art. 5, commi 1 e 4, dello stesso Codice (dichiarazioni lesive) per avere i suddetti, in occasione della gara Perarolo Vigontina – Calcio a 5 Malcontenta, valevole per il campionato di Serie C2 di Calcio a 5, disputatasi in data 18/1113 presso il Palasport di Dolo (VE), indossato maglie di gioco recanti scritte di grandi dimensioni e, pertanto, visionabili a più persone, contenenti giudizi e rilievi lesivi, sia della reputazione dell’arbitro, Sig.ra Miriam Volpin (appartenente alla Sezione AIA di Este), sia del prestigio e della credibilità dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso, come meglio descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento”; la società AS.D. CITTA’ DI MESTRE (all’epoca dei fatti ASD Malcontenta Calcio a 5) ai sensi e per gli effetti di cui agli artI. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri tesserati, come descritta nell’allegato atto di deferimento”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Marco CHIOZZOTTO - Presidente ASD Calcio a 5 Malcontenta (ora ASD Città di Mestre); dei Sigg.ri Gianpiero MAIELLO, Andrea VANIN, Umberto LA PADULA, Mattia PRETATO, Nicola COLLEDAN, Carlo MAZZAGALLO, Simone BELLATO, Nicola FRANZIN, calciatori tutti tesserati all'epoca dei fatti per la società AS.D. Calcio A 5 Malcontenta, La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 14/10/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : il Sig. Marco CHIOZZOTTO, Presidente A.S.D. Calcio A 5 MALCONTENTA (ora ASD Città di Mestre) per rispondere della violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione all'art. 5, commi 1, 4 e 5, dello stesso Codice (dichiarazioni lesive): 1) per avere ideato e, poi, fatto realizzare, le maglie di gioco indossate dai calciatori, all'epoca dei fatti , dell’AS.D. Calcio A 5 Malcontenta in occasione della gara contro il Perarolo Vigontina del 18/01/2013 (valevole per il campionato di Serie C2 di Calcio a 5, disputatasi in data presso il Palasport di Dolo - VE -l, recanti frasi , visionabili a più persone, di carattere denigratorio nei confronti dell'AIA e dell'arbitro Volpin Miriam; 2) per avere, in due articoli di stampa pubblicati sul quotidiano "II Gazzettino" in data 9.01 .2013 e 19.01 .2013, destinati alla visione di più persone, utilizzato espressioni contenenti giudizi e rilievi gravemente lesivi (come meglio descritti nella parte motiva), sia della reputazione dell'arbitro, Sig.ra Miriam Volpin, sia dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato; i Sig .ri Gianpiero MAIELLO, Andrea VANIN, Umberto LA PADULA, Mattia PRETATO, Nicola COLLEDAN, Carlo MAZZAGALLO, Simone BELLATO, Nicola FRANZIN, calciatori tutti tesserati all'epoca dei fatti per la società AS.D. Calcio A 5 Malcontenta (ora ASD Città di Mestre) per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione all 'art. 5, commi 1 e 4, dello stesso Codice (dichiarazioni lesive) per avere i suddetti, in occasione della gara Perarolo Vigontina - Calcio a 5 Malcontenta, valevole per il campionato di Serie C2 di Calcio a 5, disputatasi in data 18/1113 presso il Palasport di Dolo (VE), indossato maglie di gioco recanti scritte di grandi dimensioni e, pertanto, visionabili a più persone, contenenti giudizi e rilievi lesivi, sia della reputazione dell'arbitro, Sig.ra Miriam Volpin (appartenente alla Sezione AIA di Este), sia del prestigio e della credibilità dell'Istituzione Arbitrale nel suo complesso, come meglio descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento”; la società AS.D. CITTA' DI MESTRE (all'epoca dei fatti ASD Malcontenta Calcio a 5) ai sensi e per gli effetti di cui agli artI. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri tesserati, come descritta nell’allegato atto di deferimento”. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 19/11/2013 sono risultati presenti : il Sig. Marco CHIOZZOTTO il Sig. Gianpiero MAIELLO, il Sig. Andrea VANIN, il Sig. Umberto LA PADULA, il Sig. Mattia PRETATO, il Sig. Nicola COLLEDAN, il Sig. Carlo MAZZAGALLO, il Sig. Simone BELLATO, Presidente ASD Calcio a 5 Malcontenta (ora ASD Città di Mestre); il Sig. Nicola FRANZIN, calciatori tutti tesserati all'epoca dei fatti per la società AS.D. Calcio A 5 Malcontenta e rappresentati dal Sig. Marco Chiozzotto, giusta delega depositata in atti; la Società ASD Città di Mestre (già ASD Calcio a 5 Malcontenta) . rappresentata dal Sig. Marco Chiozzotto Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha esposto ai soggetti deferiti rappresentati i fatti che hanno condotto al deferimento dei medesimi e ha proposto le seguenti sanzioni, già ridotte, in base all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva : a carico del Sig. Marco CHIOZZOTTO Presidente Città di Mestre (già Calcio a 5 Malcontenta): inibizione per mesi 10; a carico del Sig. Gianpiero MAIELLO giocatore A.S.D. Città di Mestre : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Andrea VANIN giocatore già Città di Mestre, ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Umberto LA PADULA giocatore già Città di Mestre,ora Amnia Serenissima : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Mattia PRETATO giocatore già Città di Mestre, ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Nicola COLLEDAN giocatore A.S.D. Città di Mestre : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Carlo MAZZAGALLO giocatore già Città di Mestre, ora Murazze C5 : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Simone BELLATO giocatore già Città di Mestre, ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Nicola FRANZIN giocatore A.S.D. Città di Mestre : squalifica per tre giornate. a carico dell’A.S.D. Città di Mestre ammenda di € 500,00.- Sentite le parti deferite, rappresentate nella riunione del 19/11/2013, le medesime hanno dichiarato di aderire all’applicazione ex art. 23 del C.G.S. come proposto del Procuratore Federale ed hanno concordato le sanzioni nella misura sopra riportata. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intercorso fra le parti interessate, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Andrea VANIN giocatore già Città di Mestre, ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Mattia PRETATO giocatore già Città di Mestre, ora svincolato : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Simone BELLATO giocatore già Città di Mestre, ora svincolato : squalifica per tre giornate; a decorrere dal primo tesseramento utile degli stessi presso Società della F.I.G.C. a carico del Sig. Marco CHIOZZOTTO Presidente Città di Mestre (già Calcio a 5 Malcontenta): inibizione per mesi 10; a carico del Sig. Gianpiero MAIELLO giocatore A.S.D. Città di Mestre : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Umberto LA PADULA giocatore già Città di Mestre,ora Annia Serenissima : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Nicola COLLEDAN giocatore A.S.D. Città di Mestre : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Carlo MAZZAGALLO giocatore già Città di Mestre, ora Murazze C5 : squalifica per tre giornate; a carico del Sig. Nicola FRANZIN giocatore A.S.D. Città di Mestre : squalifica per tre giornate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato A carico dell’A.S.D. Città di Mestre ammenda di € 500,00.-
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