LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 19.11.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. CESENA – soc. CITTADELLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 19.11.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. CESENA – soc. CITTADELLA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax
pervenuto il 18 novembre 2013 alle ore 11.24) in merito al comportamento tenuto, al 7° minuto
del secondo tempo, dal calciatore Mohamed Coly (soc. Cittadella) nei confronti del calciatore
Michele Camporese (soc. Cesena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore del Cittadella,
nell’area di rigore avversaria, dopo l’esecuzione di un calcio d’angolo, il pallone veniva
allontanato, dopo aver subito una leggera spinta dal calciatore cesenate si voltava, lo affrontava
e con un gesto repentino lo colpiva al volto con una testata. Il calciatore bianco-nero cadeva
dolorante al suolo.
Il giuoco proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto,
come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 14.11 del 18 novembre
2013, l’episodio non era stato notato né dal Direttore di gara né dai suoi Collaboratori.
Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Coly, del tutto avulso dal contesto
agonistico per la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per
l’evidente volontarietà e l’energia impressa, gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex
art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo,
dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato
comportamento che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo.
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Mohamed Coly (soc. Cittadella) con la squalifica di tre
giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore
federale;