COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. GIANLUCA CALISTA (CALCIATORE DELL’A.S.D. COLLE CORBINO) AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE ANNI (26/9/2018) INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE SUL TAVO / COLLE CORBINO, DISPUTATA IL 22.09.13, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°14 del 26.09.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. GIANLUCA CALISTA (CALCIATORE DELL’A.S.D. COLLE CORBINO) AVVERSO LA SQUALIFICA DI CINQUE ANNI (26/9/2018) INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE SUL TAVO / COLLE CORBINO, DISPUTATA IL 22.09.13, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°14 del 26.09.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Gianluca Calista ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “al 5º minuto del 2º tempo, a gioco fermo, il calciatore … aggrediva verbalmente e spintonava con violenza un calciatore avversario e mentre l'arbitro si recava sul luogo, lo stesso calciatore imprecava contro il direttore di gara, il quale provvedeva ad espellerlo per l'atto di violenza. Dopo essersi allontanato per alcuni metri, il calciatore Calista ritornava di corsa verso l'arbitro e giunto a pochi centimetri da questi, prima lo insultava verbalmente e quindi lo colpiva con due violenti schiaffi dopo averlo afferrato al collo spintonandolo all'indietro, provocandogli dolore al collo, alla schiena ed al viso, reiterando minacce ed insulti. Subito dopo interveniva un dirigente ed un calciatore della stessa squadra che allontanavano il Calista fuori dal terreno di gioco. Successivamente il medesimo colpiva con pugni la porta dello spogliatoio dell'arbitro e tirava calci alla recinzione, reiterando il comportamento minaccioso anche con promesse di morte”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, che i fatti descritti dal direttore di gara nel rapporto arbitrale e nel relativo supplemento, erano destituiti di fondamento in quanto si sarebbe limitato a sfiorarlo con l’indice sul mento, invitandolo a non prenderlo in giro. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione nei limiti di quanto effettivamente commesso. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha ribadito gli originari riferimenti, confermando di aver ricevuto due schiaffi sul volto e di essere stato afferrato al collo. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione adotta nei confronti del calciatore Calista, deve essere ridotta in quanto il comportamento dallo stesso tenuto non ha causato al direttore di gara particolari conseguenze, se è vero, come è vero, che lo stesso, all’arrivo della Forza Pubblica, è stato in grado di riprendere la direzione della gara. Conforta tale tesi il fatto che lo stesso direttore di gara, dopo essersi recato all’Ospedale di Pescara, sua città di residenza, si è allontanato dal pronto Soccorso per avere notato che i tempi di attesa sarebbero stati lunghi. Lo stesso, peraltro, si è successivamente recato all’Ospedale di Ortona, ben distante da quello di Pescara e, all’atto della visita, ha riferito di essere stato “spinto” mentre arbitrava una partita di calcio (vedi referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ortona del 22.9.2013, in atti). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Gianluca Calista fino al 22.09.2015 disponendo restituirsi la tassa versata.
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