COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Olympia Cittadella Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 26 del 13/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Baggio Luca – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Pol. Olympia Cittadella
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 26 del
13/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Baggio Luca – Campionato di 2^ Categoria
La Società Pol. Olympia Cittadella ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 13/11/2013 con la quale é stata
assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Baggio Luca : “perché a seguito di
un contrasto di gioco il giocatore reagiva colpendo l’avversario con un pugno sul petto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto ricorso presentato dalla Società Olympia Cittadella;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la sanzione assunta nei confronti del giocatore Baggio Luca che appare equa rispetto agli addebiti
ascritti;
tenuto presente il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Olympia Cittadella;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Baggio Luca;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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