COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Pramaggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 (pubblicato il 7/11/2013) – Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Pramaggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 (pubblicato il 7/11/2013) – Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano – Campionato di 2^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il ricorso presentato dall’U.S.D. Pramaggiore non é da considerarsi tardivo in quanto inoltrato nel termine di sette giorni dalla pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, qui impugnata, avvenuta il 7/11/2013 revoca la propria decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 31 del 20/11/2013 e decide, conseguentemente, nel merito. Sotto tale profilo il ricorso presentato dall’U.S.D. Pramaggiore deve essere rigettato in quanto la sanzione assunta in primo grado appare congrua in relazione alle frasi offensive e blasfeme,quest’ultime reiterate, pronunciate dal calciatore Perillo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Pramaggiore; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perillo Stefano. (La tassa reclamo é stata già addebitata con il precedente comunicato n. 31).
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