COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Pramaggiore Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del 6/11/2013 (pubblicato il 7/11/2013) – Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 27.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Pramaggiore
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distretuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 19 del
6/11/2013 (pubblicato il 7/11/2013) – Squalifica per quattro giornate giocatore Perillo Stefano –
Campionato di 2^ Categoria
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto che il ricorso presentato dall’U.S.D. Pramaggiore non é da considerarsi tardivo in quanto inoltrato
nel termine di sette giorni dalla pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di S.Donà, qui impugnata, avvenuta il 7/11/2013
revoca
la propria decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 31 del 20/11/2013 e decide,
conseguentemente, nel merito.
Sotto tale profilo il ricorso presentato dall’U.S.D. Pramaggiore deve essere rigettato in quanto la sanzione
assunta in primo grado appare congrua in relazione alle frasi offensive e blasfeme,quest’ultime reiterate,
pronunciate dal calciatore Perillo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Pramaggiore;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Perillo Stefano.
(La tassa reclamo é stata già addebitata con il precedente comunicato n. 31).
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