F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO S.S.A.R.L.D. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRULLI GIAMPIETRO SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ARZACHENA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO S.S.A.R.L.D. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRULLI GIAMPIETRO SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ARZACHENA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013) Al 38° del secondo tempo, nel corso della gara San Basilio Palestrina/Arzachena disputata il 17.2.2013, l’arbitro provvedeva ad espellere il giocatore nr. 16 del San Basilio Palestrina, Perrulli Giampietro. Quest’ultimo, infatti, inveiva contro l’arbitro e, nell’occasione, bestemmiava. Il fatto veniva percepito dall’assistente dell’arbitro. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 26.02.2013 la Società San Basilio Palestrina la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all’espulsione del giocatore Perrulli, evidenziava che, nell’occasione, numerose erano le proteste all’indirizzo dell’arbitro tra cui anche quelle di cui era responsabile il dirigente addetto all’arbitro, Sig. De Angelis, che infatti veniva allontanato. In sostanza, nell’impugnazione, veniva adombrata la possibilità che le espressioni blasfeme erano state erroneamente attribuite al Perrulli ma, in realtà, originavano dal De Angelis. Ancora si poneva in evidenza che le frasi sicuramente attribuite al calciatore non avevano una portata né irriguardosa né offensiva ed al riguardo venivano citati dei precedenti alla luce dei quali si cercava di dimostrare la non proporzionalità tra la paventata infrazione e la sanzione irrogata. Conclusivamente veniva chiesta la riduzione della sanzione inflitta al Perrulli evidenziando che, come già detto, non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti e sentito il direttore di gara, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale e dell’assistente, che il giocatore, prima di essere espulso, teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento che integra gli estremi di una gravissima forma di maleducazione rivolgendogli delle proteste volgari accompagnate altresì da bestemmie chiaramente al medesimo giocatore imputabili. Il supplemento di rapporto dell’arbitro e i chiarimenti in via diretta dal medesimo forniti escludono una qualsivoglia riferibilità delle bestemmie al Sig. De Angelis il quale è stato allontanato in un contesto diverso anche se immediatamente successivo all’espulsione del giocatore. Pertanto la valutazione del Giudice sportivo appare congrua e corretta, non potendo altresì i precedenti citati dalla reclamante, connotati da emergenze fattuali affatto difformi, essere presi a riferimento. Per questi motivi la C.G.F. sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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