F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAGATTI MASSIMO SEGUITO GARA MEZZOLARA/VIRTUS PAVULLESE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAGATTI MASSIMO SEGUITO GARA MEZZOLARA/VIRTUS PAVULLESE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013) Al 17° del secondo tempo della gara Mezzolara/Virtus Pavullese disputata il 17.2.2013, l’allenatore della Società reclamante, Bagatti Massimo, protestava nei confronti di alcune decisioni della terna arbitrale: in particolare, dopo numerosi inviti alla calma formulati dal direttore di gara, apostrofava gli ufficiali di gara con le prole “vergognatevi, siete ridicoli” Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso nell’interesse dell’allenatore la Società Pavullese evidenziando, a sostegno del reclamo, una diversa ricostruzione in fatto dell’episodio. A dire della reclamante l’allenatore Bagatti, a seguito dell’espulsione notificata al proprio tesserato Facchini, ritenuta erronea, pronunciava un espressione di disapprovazione dal seguente tenore” è un’espulsione ridicola..il fallo è stato invertito…”. Al riguardo, secondo l’impugnazione, le parole pronunciate non sarebbero né offensive né irriguardose. Si aggiunge che il Bagatti, prima e dopo l’episodio descritto, ha tenuto un comportamento esemplare e corretto e che in tutta la sua carriera non è mai stato colpito da provvedimenti disciplinari. Conclude per l’annullamento ovvero in subordine, per la riduzione della sanzione ad 1 giornata di squalifica. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale, che l’allenatore ha protestato, in occasione di alcune decisioni tecniche, in maniera irriguardosa con parole chiaramente udite dal Direttore di gara e da lui stesso puntualmente refertate. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Virtus Pavullese di Pavullo (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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