F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA SEGUITO GARA ESTE S.R.L./VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA SEGUITO GARA ESTE S.R.L./VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013) La S.S.D. Virtusvecomp Verona AR.L. ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di €. 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale a seguito della gara Este S.r.l./Virtusvecomp Verona a.r.l. del 27.1.20l3, per avere i tesserati della squadra ricorrente, al termine della gara e presso gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive ai tesserati dell’altra squadra; per il medesimo fatto era stata inflitta sanzione di €. 600,00 alla Este S.r.l. Con il proposto ricorso la S.S.D. Virtusvecomp Verona AR.L. sostiene la non veridicità di quanto descritto nel rapporto arbitrale e, in particolare, contesta che le offese siano state scambiate tra i tesserati delle due squadre affermando, invece, che lo scambio sia avvenuto tra i tesserati delle due squadre, da un lato, e alcuni tifosi dell’Este S.r.l. dall’altro. Il ricorso deve essere respinto. In primo luogo, si rileva come non venga contestata la congruità dell’ammenda inflitta ma la veridicità dei fatti indicati nel rapporto dell’arbitro. A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S., detto rapporto fa “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; d’altro canto, la società ricorrente non ha corroborato le proprie affermazioni con alcun elemento probatorio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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