F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/CALCIO DELTA PORTO TOLLE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF (Errata Corrige 209) del 01 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 2 Dicembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/CALCIO DELTA PORTO TOLLE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) La S.S.D. Virtusvecomp Verona AR.L. ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di €. 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale a seguito della gara Virtusvecomp/Calcio Delta Porto Tolle del 3.2.2013, per essersi un gruppo di sostenitori di entrambe 2 le squadre (20-25 tifosi del Calcio Delta Porto Tolle e 30-40 della Virtusvecomp) insultati presso il bar della stadio, pur senza contatto fisico a scongiurato dall’intervento delle forze dell’ordine; la medesima sanzione era stata comminata alla società Calcio Delta Porto Tolle. Con il proposto ricorso la S.S.D. Virtusvecomp Verona AR.L. sostiene la parziale non veridicità di quanto descritto nel rapporto arbitrale e, in particolare, evidenzia come il numero delle persone coinvolte fosse di gran lunga inferiore a quanto descritto (7-8 persone da una parte e 5-6 dall’altra), che non vi fossero state ingiurie ma solo “coloriti insulti” e che non vi fosse mai stato pericolo di contatto fisico tra le tifoserie e, dunque, nessun reale intervento delle forze dell’ordine. Il ricorso deve essere respinto per tre ordini di motivi. In primo luogo, si rileva come non venga contestata la congruità dell’ammenda inflitta ma la veridicità dei fatti indicati nel rapporto dell’arbitro. In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, detto rapporto fa “piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; d’altro canto, la società ricorrente non ha corroborato le proprie affermazioni con alcun elemento probatorio. Infine, si rileva come la medesima ricorrente ammetta i fatti contestati limitandosi a sminuirne la portata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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