CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2013 promosso da: Sig. Alessandro Pellicori / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2013 promosso da: Sig. Alessandro Pellicori / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO PROF. GUIDO CALVI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 110 del 17 gennaio 2013 promosso da: Sig. Alessandro Pellicori, nato a Cosenza, il 22 luglio 1981, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Rodella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Signor Pellicori per omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo all’incontro Grosseto-Mantova del 15 marzo 2010, e per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo agli incontri Empoli-Mantova del 23 marzo 2010, Brescia-Mantova del 2 aprile 2010 e Cittadella-Mantova del 24 aprile 2010. La Commissione Disciplinare Nazionale, esclusa ogni responsabilità del Sig. Pellicori rispetto alla partita Cittadella-Mantova del 24 aprile 2010, accertava la responsabilità del calciatore in relazione agli altri tre incontri, derubricando da illecito sportivo ad omessa denuncia l’imputazione rispetto alla gara Brescia-Mantova del 2 aprile 2010, confermando poi l’imputazione per omessa denuncia relativamente all’incontro Grosseto-Mantova del 15 marzo 2010 e per illecito sportivo relativamente all’incontro Empoli-Mantova del 23 marzo 2010, comminando, conseguentemente, la sanzione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica, a mezzo del Comunicato Ufficiale n.25/CDN del 2 ottobre 2012. Successivamente, l’odierno istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con Comunicato Ufficiale n.115/CGF del 19 dicembre 2012, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 110 del 17 gennaio 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, In via preliminare, in rito, disporre la riunione ovvero, in subordine, la trattazione congiunta del presente giudizio e di quello pendente fra le medesime parti innanzi al TNAS prot. n. 2795 del 16 Ottobre 2012 – 674 (scorsa udienza 13 Dicembre 2012); nel MERITO ed in riforma integrale della decisione impugnata di cui al C.U. 115/CGF 2012/2013 del 19 Dicembre 2012 – recante le Motivazioni della decisione relativa al C.U. n. 72/CGF – Riunione del 25 Ottobre 2012: a) Quanto alla gara Grosseto/Mantova del 15 Marzo 2010, accogliere la presente istanza perché del tutto fondata sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, prosciogliere Alessandro Pellicori da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico; b) Quanto alla gara Brescia/Mantova del 2 Aprile 2010, accogliere la presente istanza perché del tutto fondata sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, prosciogliere Alessandro Pellicori da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico; c) Quanto alla gara Empoli/Mantova del 23 Marzo 2010, in via principale, accogliere la presente istanza perché del tutto fondata sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, prosciogliere Alessandro Pellicori da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico; in via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti sotto la specie dell’art. 1 comma 1 CGS (violazione obblighi lealtà, correttezza e probità), irrogare ad Alessandro Pellicori la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre alla refusione, in favore del Sig. Alessandro PELLICORI, di tutte le somme già versate o che saranno nel proseguo versate a titolo di diritti amministrativi e di spese e competenze di Tribunale». Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 31 ottobre 2012, rassegnando le seguenti conclusioni: «Si confida nel rigetto dell’istanza di arbitrato avversaria e delle richieste istruttorie». Veniva nominato, quale arbitro di parte, il Prof. Guido Calvi. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Prof. Guido Calvi (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 5 marzo 2013 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Veniva fissata per il 16 maggio 2013 l’udienza di discussione, rinviata poi al 13 giugno 2013. In data 13 giugno 2013, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della stessa il Collegio, dopo una breve camera di consiglio, rigettava la richiesta di parte istante di ammissione dei mezzi istruttori, ritenendo sufficientemente istruito il procedimento. Le parti, così, procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1.Il Signor Pellicori ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico dello stesso, la squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei). Preliminarmente, la difesa di parte istante chiede che venga riunito, o in subordine trattato congiuntamente, il presente procedimento con quello relativo, sempre al Signor Pellicori contro la FIGC, al presunto illecito relativo all’incontro Siena-Torino del 7 maggio 2011, per il quale è stato chiamato a rispondere per illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS. Nel merito, il Signor Pellicori censura la ratio della decisione emessa dalla Corte di Giustizia, costruendo l’intera linea difensiva sull’attendibilità di Gervasoni e Carobbio quali principali testi accusatori. In particolare, viene fortemente eccepita e criticata la scelta della CDN, prima, e della CGF, poi, di conferire una credibilità tout court ai testi, senza vagliare criticamente le singole circostanze riferite. Tale aspetto risulterebbe di enorme importanza alla luce delle discrepanze riscontrabili tra le dichiarazioni rese dai testi nel corso di momenti diversi. Relativamente a Gervasoni, si censura in particolare la di lui affidabilità, atteso che lo stesso avrebbe riferito «in ordine ad una cinquantina di partite»; parte istante si interroga su come possa il Gervasoni «ricordarsi di tutte le combinazioni di risultato pattuite, di tutti i calciatori coinvolti, delle somme di denaro […] della telefonata dell’uno e/o dell’altro […]». Né rileverebbe, in merito alla presunta attendibilità del Gervasoni, la valenza autoaccusatoria delle dichiarazioni rese dallo stesso: «se una persona dice 99 verità consecutivamente, infatti, non vuol dire che faccia lo stesso anche la centesima». Relativamente al Carobbio, prendendo spunto da una dichiarazione resa dallo stesso in data 29 febbraio 2012, la difesa del Signor Pellicori sostiene che il testimone «ammette che la propria linea difensiva è rivolta non tanto a negare e contrastare gli addebiti che vengono sollevati a suo carico […] quanto, piuttosto, a tentare di alleggerire la sua posizione (e le connesse responsabilità sia penali che disciplinari) presentandosi non come “mela marcia” bensì come semplice ingranaggio di un meccanismo più complesso e “più grande di me” in cui tutti, più o meno, si dedicano ad alterare partite di calcio». Pertanto, anche le dichiarazioni del Carobbio non potrebbero considerarsi in nulla attendibili. Ritenuto, dunque, che le coincidenze fra le dichiarazioni rese da Gervasoni e Carobbio siano «artificiose consonanze», parte istante afferma la necessità, al fine di garantire il contraddittorio nella formazione della prova, di una escussione degli stessi testi nella fase dibattimentale del presente procedimento arbitrale. La difesa del Signor Pellicori vede, nel duo Gervasoni-Carobbio, un meccanismo costruito ad hoc; «[…] quasi andassero a braccetto, una volta è GERVSONI che parla e CAROBBIO che fa da contraltare; la volta successiva avviene il contrario. Su questo “duetto” si fondano – quasi esclusivamente – dapprima l’atto di deferimento della Procura Federale e poi le decisioni rispettivamente emesse dalla CDN e dalla CGF». Si procede, poi, all’analisi delle risultanze probatorie relative gli incontri per cui è stato deferito il calciatore Alessandro Pellicori. a) Grosseto-Mantova del 15 marzo 2010 Il Signor Pellicori è stato deferito per omessa denuncia sebbene, come ammesso dal calciatore stesso, da Gervasoni e da Carobbio, l’incontro Grosseto-Mantova non sia stato poi oggetto di alcuna combine. La difesa di parte istante riporta alcuni passaggi delle dichiarazioni rese dall’atleta innanzi alla Procura Federale, nelle quali viene chiarito come «vi fu, in altre parole, un vero e proprio “dietro front” da parte di Carlo GERVASONI il quale, dunque, dapprima formulò una proposta oscena all’esponente ma poi, subito dopo, si ravvide tornando sui suoi passi ed abbandonando ogni suo illecito proposito». In questo modo, sempre secondo le argomentazioni della difesa del Signor Pellicori, non è possibile ricorrere all’applicazione di quanto disposto ex art. 7, comma 7, CGS: «del resto, a tenore di norma, non ricorreva più – ormai – né l’ipotesi di qualcuno (persone o Società) che avesse già “posto in essere” atti diretti ad alterare la partita né, a ben vedere, l’altra ipotesi normativamente prevista (vale a dire quella di qualcuno [persone o società] che stava “per porre in essere” tali atti). Il bene tutelato dalla norma (vale a dire il corretto andamento della competizione sportiva) non era insomma, nel caso di specie, messo a repentaglio né concretamente né potenzialmente essendo il disegno illecito (come riferito dal PELLICORI e pure dall’altro “super pentito” Filippo CAROBBIO) completamente rientrato». Inoltre, due considerazioni vengono svolte dalla difesa di parte istante. La prima. Viene criticata l’argomentazione della Corte di Giustizia Federale, perché priva di alcun concreto riscontro, secondo la quale sarebbero intercorsi diversi giorni dalla proposta illecita del Signor Gervasoni e dal successivo “dietro front”, per cui comunque sarebbe stato possibile denunciare l’intento criminoso in animo da parte del Gervasoni stesso. L’atleta, secondo la difesa, non ha mai ammesso che la proposta illecita di Carlo Gervasoni sia stata presentata all’istante «”diversi giorni prima della gara”». La seconda. Alessandro Pellicori è sempre stato convinto che il “dietro front” di Carlo Gervasoni fosse stato dovuto al fermo e netto rifiuto del primo a partecipare all’evento criminoso, «ragion per cui non ha neanche lontanamente pensato di andarlo a denunciare». b) Brescia-Mantova del 2 aprile 2010 Anche con riferimento al match Brescia-Mantova il signor Pellicori è stato deferito per omessa denuncia. Dalle audizioni innanzi alla Procura Federale è stata confermata, dallo stesso Pellicori, la circostanza che Carlo Gervasoni anche in questo frangente avesse avvicinato parte istante, invitandolo a partecipare ad una combine, perché «c’era la possibilità di fare un over e guadagnare 10/15.000 euro» Anche in questo caso, però, ci fu un netto rifiuto da parte del Signor Pellicori che minacciò il compagno che se avesse continuato con queste proposte «avrei reso pubblica la sua situazione riferendola ai dirigenti ed ai miei compagni di squadra». La difesa di parte istante deduce come il proprio assistito, sul convincimento del regolare andamento della partita, non abbia avuto alcun motivo per denunciare l’accaduto. Il convincimento, infatti, era dovuto dalla «buona prestazione» offerta in campo dalla squadra, dalla circostanza che «GERVASONI salvò acrobaticamente un goal sulla linea di porta» e dal fatto il risultato finale dell’incontro vide il Brescia vincere 1-0, non concretizzandosi così la quota over prevista nell’intento illecito. c) Empoli-Mantova del 23 marzo 2010 Riguardo l’incontro Empoli-Mantova, parte istante contesta l’addebito inflittogli dell’illecito sportivo ex art. 7, commi 1, 2 e 5, poiché «non è affatto vero, in particolare, che la presunta responsabilità di PELLICORI deriverebbe da una “serie continua, coordinata e convergente di elementi”». Al contrario, la difesa del Signor Pellicori contesta i riscontri probatori che, secondo il ragionamento della Corte di Giustizia Federale, confermerebbero la colpevolezza dell’atleta. In primo luogo, il capo di imputazione mosso dalla Procura Federale si fonderebbe «solo ed esclusivamente sulle inopinate affermazioni di Carlo GERVASONI», senza alcun altro concreto ed ineludibile riscontro probatorio. La circostanza che, a detta della difesa di parte istante, rende del tutto inattendibile la ricostruzione di Carlo Gervasoni risiede nel fatto che quest’ultimo «arricchisce, di volta in volta, la sua deposizione condendola di “gustosi particolari». Tale condotta, prosegue nel proprio ragionamento il Signor Pellicori, non è affatto credibile, poiché «chi narra false storie tende a circostanziarle il più possibile e progressivamente, sperando di apparire più convincente». La ricostruzione a puntate offerta da Gervasoni, infatti, è un «continuo crescendo», condito da nuovi particolari ogni qualvolta venisse ascoltato dalle autorità investigative, cadendo, secondo parte istante, in contraddizioni, incoerenza e poca linearità. In secondo luogo, la difesa di parte istante censura fortemente l’argomentazione offerta da parte della Corte di Giustizia Federale quando afferma che la responsabilità di Alessandro Pellicori, nell’illecito di Empoli-Mantova, «sarebbe altresì dimostrata dalla dichiarazione che il CAROBBIO rilascia a proposito di una altra partita, Grosseto/Mantova del 15 marzo 2010, rispetto alla quale costui testualmente afferma: “ricordo che GERVASONI mi disse di aver contattato FISSORE e PELLICORI del Mantova …”». La criticità del ragionamento della Corte di Giustizia Federale si palesa, secondo l’argomentazione della difesa del Signor Pellicori, nella doppia circostanza che il presunto illecito troverebbe un riscontro esterno da parte di Carobbio con riferimento ad un diverso incontro e, poi, che sempre il presunto illecito confessato da Carobbio sarebbe da quest’ultimo conosciuto non direttamente, ma solo riportando «notizie che gli vengono fornite dal GERVASONI […]. Non sarebbe dunque, il CAROBBIO, l’autonoma fonte di riscontro alle affermazioni del GERVASONI ma, udite udite, lo sarebbe il GERVASONI stesso». Inoltre, il Signor Pellicori lamenta la mancata attenzione che gli Organi federali hanno posto sulla dichiarazioni dallo stesso fornite nel corso delle audizioni, nella quali ha avuto modo di ribadire più volte come non avesse «alcuna notizia in merito» circa l’incontro Empoli-Mantova. La difesa di parte istante, poi, pone l’attenzione sulle risultanze probatorie offerte dall’Autorità Giudiziaria croata che, poste alla base dell’ordinanza del GIP di Cremona, non fanno «mai cenno – e si sottolinea mai – al nome di Alessandro Pellicori né direttamente, né indirettamente». Inoltre, le indagini croate hanno ad oggetto una diverso incontro (Brescia-Mantova), essendo del tutto estranea alla lente di indagine la partita (Empoli-Mantova) per cui è stato deferito per illecito sportivo Alessandro Pellicori. Nel corso delle diverse intercettazioni, infatti, non viene mai nominato direttamente il nome di Pellicori; solo Gervasoni, per accreditarsi rispetto agli “zingari” coinvolti, unici interlocutori di Gervasoni esterni allo spogliatoio cui faceva parte anche il Pellicori, assicura che l’illecito vedrà la partecipazione dell’istante, millantando che quest’ultimo è parte, e partecipe, della combine. Secondo il ragionamento della difesa di parte istante, Gervasoni, millantando la partecipazione dell’ignaro Pellicori al disegno illecito, attribuiva alla propria opera «maggiore attendibilità agli occhi degli scommettitori (in primis, gli “zingari”), non fosse altro perché, come già detto, il tutto conferiva al presunto “sodalizio” inventato dal GERVASONI, un’apparente maggiore forza e coesione». Conseguentemente, la difesa di parte istante chiede che venga dichiarato prosciolto Alessandro Pellicori dai capi di accusa per cui è stato condannato ad anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica. 2. Con atto del 6 febbraio 2013 (prot. 0265), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento di Alessandro Pellicori, osserva come «la pronuncia disciplinare di seconda istanza, lungi dall’essere poco motivata, offre precise risposte a tutti i dubbi sollevati in sede di appello da parte dell’incolpato, esplicitando tutti i passaggi logici che hanno condotto alla affermazione di responsabilità dell’istante». Rispetto alle critiche mosse dalla difesa di parte istante circa la fondatezza e il valore delle rivelazioni di Gervasoni, la F.I.G.C. osserva come gli Organi federali abbiano «verificato, incrociando i diversi elementi acquisiti agli atti, la attendibilità di ciascuna dichiarazione proveniente dal chiamante in correità». «Nel caso che ci occupa […] il racconto di Gervasoni ha trovato riscontro nella confessione di Pellicori e nella fitta trama di rapporti intercorsi fra i due e altri soggetti (tesserati e non) coinvolti nel sistema del cd calcio scommesse». La Federazione osserva come il presupposto su cui si è fondata l’intera attività investigativa dei giudici sportivi sia la credibilità di quanto rilevato da Gervasoni, perché dettagliato il racconto ed autoaccusatorio il contenuto, e la sua rispondenza poi all’intero quadro probatorio disponibile. Prima di entrare nel merito degli incontri per cui è stato deferito, a diverso titolo, il Signor Pellicori, la difesa della Federazione osserva come la norma ex art. 7, comma 7, CGS «si perfeziona ogni qualvolta un tesserato, pur essendo venuto a conoscenza di situazioni concretanti una ipotesi di illecito sportivo, ometta appunto di adempiere all’obbligo sul medesimo gravante di informarne tempestivamente la Procura federale». Inoltre, prosegue la Federazione, costituisce «illecito sportivo anche il solo tentativo di porre in essere atti propedeutici alla alterazioni delle competizioni». Sulla base delle predette osservazioni, la difesa di parte intimata osserva come, con riferimento all’incontro Grosseto-Mantova, non è rilevante la circostanza che la combine non sia stata portata a compimento; al contrario, dirimente «ai fini della affermazione di responsabilità del Pellicori, è che questi venne a sapere del tentativo e omise di riferirne». Inoltre, la Federazione smentisce quanto ricostruito dalla difesa di Alessandro Pellicori, secondo la quale l’atleta non ebbe comunque tempo di denunciare l’intento perché Carlo Gervasoni fece «immediatamente dietro front». Nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale, è lo stesso atleta che racconta come Carlo Gervasoni «nella settimana precedente la partita» avvicinò il compagno offrendogli la possibilità di guadagnare alcune migliaia di euro alterando il risultato dell’incontro; e che poi solo il giorno della partita «mi disse che quella cosa che mi aveva detto non si sarebbe fatta». Ad analoghe conclusioni perviene la Federazione anche con riferimento alla partita Brescia-Mantova. Anche in tale circostanza, Alessandro Pellicori confessa dell’essere venuto a conoscenza «qualche giorno prima della partita» delle intenzioni di Gervasoni, ma che non ha avuto modo di dubitare della correttezza della condotta del compagno perché autore di un salvataggio e perché il risultato finale non corrispondeva con quanto immaginato nel progetto criminoso. Una tale ricostruzione e giustificazione, eccepisce la Federazione, non può comunque sollevare Alessandro Pellicori dalla responsabilità di non aver denunciato quanto venuto a conoscenza, a prescindere dall’esito dell’incontro. Riguardo la partita Empoli-Mantova, la F.I.G.C., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del calciatore, osserva come «la ricostruzione della vicenda resa dal Gervasoni a distanza di circa due anni dagli eventi è assolutamente coerente e, lungi dall’apparire “come un film rivisto e corretto”, è il frutto di una operazione di recupero di taluni particolari, che non modificano affatto le precedenti versioni». Inoltre, contrariamente alle critiche mosse dalla difesa del Signor Pellicori circa l’attendibilità del Signor Carobbio, quest’ultimo, facente parte del sodalizio volto a truccare gli incontri, con le proprie rivelazioni ha dato maggior forza ed attendibilità alle rivelazioni di Gervasoni, chiarendo come la parte istante facesse costantemente parte del sistema illecito. Infine, la difesa della Federazione «si oppone alla richiesta di riunione con altro procedimento pendente dinanzi a codesto TNAS avverso distinta decisione della CGF, non essendo ipotizzabile la riunione di due distinti giudizi arbitrali», attesa soprattutto la non identità del Collegio giudicante. 3. Il Collegio, preliminarmente, da atto che, nelle more del presente giudizio, il diverso procedimento incardinato innanzi al TNAS tra il Signor Pellicori e la F.I.G.C. è stato definito con lodo emesso in data 20 maggio 2013. Nel merito, il Collegio, seguendo oramai una giurisprudenza constante del TNAS, rileva come l’indipendenza del diritto sportivo si rifletta sia sul piano procedimentale, sia sul piano dei principi di diritto sostanziale. Ciò comporta, che intanto gli istituti propri di altre branche del diritto potranno essere applicati, in quanto sussistano lacune nell’ordinamento sportivo o ci si trovi in presenza di un richiamo tacito o espresso. Tale principio di indipendenza si riflette anche sul regime probatorio dando vita ad un peculiare criterio di imputabilità. Per ricondurre in capo ad un determinato soggetto la commissione di un illecito sportivo non è, infatti, necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. L’applicabilità di tale principio, espressamente codificato in materia di violazione di norme antidoping, è stata estesa, attraverso numerose pronunce degli Organi Giudicanti sportivi, all’intero ordinamento federale. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver commesso un illecito sportivo è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Per giungere ad una tale conclusione, è necessario, quindi, che l’organo giudicante effettui un’attenta analisi di tutti gli elementi e le prove di cui si trova in possesso. Proiettando tale argomentazione sulla decisione in oggetto, il Collegio ritiene che le condotte tenute dall’odierno istante integrino solo in parte le violazioni contestate. Muovendo dai documenti acquisiti nel corso del procedimento, molti derivanti dalle indagini svolte in sede penale ed endofederale, molteplici sono gli indizi che riconducono in capo al Signor Pellicori una condotta integrante gli estremi dell’omessa denuncia, assai meno quelli dell’illecito sportivo. In particolare, con riferimento agli incontri per i quali l’atleta è stato sanzionato per omessa denuncia, le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale confermano una sua responsabilità nel non aver denunciato l’intento criminoso del Gervasoni, anche se, nei fatti, il progetto criminoso non è stato poi posto in essere o non ha raggiunto il risultato immaginato. A tal proposito, la disposizione ex art. 7, comma 7, CGS non pare lasciar spazio a diverse interpretazioni, se non a quella in base alla quale si ritiene che vi sia omessa denuncia da parte del tesserato ogni qual volta quest’ultimo, venuto a conoscenza di circostanze potenzialmente generatrici di un illecito sportivo, ometta di adempiere all’obbligo previsto, ovverosia quello di informare tempestivamente la Procura federale. Per quanto attiene, poi, alla sanzione impugnata relativa all’illecito sportivo riconosciuto dalla Corte di Giustizia Federale, gli elementi a carico del Signor Pellicori sembrerebbero desumibili solo dalle testimonianze rese dai differenti artefici del sodalizio che alterava gli incontri. A tal proposito, il Collegio, condividendo in parte la tesi dell’istante, secondo la quale non sia possibile stabilire, una volta per tutte, se un teste sia affidabile o meno, ritiene che nella vicenda de qua il ragionevole grado di certezza non sia stato raggiunto. In primo luogo, il Collegio, atteso il rilevante ruolo che ha svolto Carlo Gervasoni come teste nei precedenti gradi di giudizio, non può non tener conto dei recenti provvedimenti che il TNAS ha emesso riguardo l’attendibilità o meno del Gervasoni stesso. Ricordiamo, infatti, come, «già colpito da una serie significativa di addebiti, lo stesso soggetto [Carlo Gervasoni] tendesse ad alleggerire la propria posizione, mostrandosi collaborativo con le autorità inquirenti e decidenti, come segno di un ravvedimento tangibile per rendere credibile il quale non ci si fa scrupolo di coinvolgere anche soggetti estranei, ignari ed innocenti. Ciò avrebbe imposto un serio riscontro alle dichiarazioni del Gervasoni» (lodo Fontana/FIGC del 15 gennaio 2013). Quindi già il TNAS, nel mese di gennaio 2013, denunciava un mancato serio riscontro alle dichiarazioni del Gervasoni, facendo quindi già venire meno quella credibilità cieca su cui i precedenti gradi di giudizio avevano basato le proprie decisioni. Ed infatti, con il lodo Fissore/FIGC del 23 aprile 2013, il TNAS ha dato seguito a quanto indicato con il lodo Fontana/FIGC, cercando quanto più possibile di avere seri ed oggettivi riscontri ai racconti di Carlo Gervasoni. Ad ogni modo, in questa sede non è compito del Collegio accertare in assoluto l’attendibilità o meno del Gervasoni; al contrario, il Collegio deve solo prendere in considerazione le singole dichiarazioni che rilevano all’interno dei fatti per cui oggi è causa e valutarle in uno con gli altri elementi probatori esistenti o meno nel giudizio. Nel caso che ci occupa, tra l’altro, il Collegio, per uniformità di giudicati, condivide appieno l’operato del diverso Collegio giudicante il procedimento Fissore/FIGC, atteso che sotto la lente di ingrandimento di entrambi i giudizi v’è il medesimo incontro (Empoli-Mantova), diversi sono i calciatori coinvolti (Pellicori e Fissore), ma identico il quadro probatorio per entrambi. Conseguentemente, si ritiene che anche nel procedimento in oggetto non si possa affermare che il quadro probatorio sia tale da poterlo considerare sufficiente per la dimostrazione della violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS. Alcuni elementi presenti nelle diverse deposizioni rilasciate da Carlo Gervasoni rendono il quadro probatorio poco chiaro e, soprattutto, esposto ad una serie di dubbi e perplessità che non hanno avuto alcuna esaustiva risposta. Ad esempio, come rilevato nel lodo Fissore/FIGC, modalità di tempo e di luogo, indicate dal Gervasoni e relative alla spartizione del compenso per la combine della partita, «ravvisano innegabili criticità». Inoltre, le carenze probatorie del quadro inquisitorio sono ancora più marcate nel momento in cui non si scorge alcun concreto riscontro esterno quale, ad esempio, l’esistenza da parte del Signor Pellicori di anomali versamenti di denaro su conti correnti o depositi bancari a lui intestati. Non v’è mai traccia, infatti, nella documentazione raccolta dalla magistratura ordinaria e dalla Procura federale di operazioni bancarie da parte del Signor Pellicori nei giorni successivi all’incontro per cui è stato sanzionato. Tale circostanza non può essere sottaciuta o sottovalutata. Inoltre, rispetto alle dichiarazioni/accuse di Gervasoni, Alessandro Pellicori sull’argomento ha sempre fermamente risposto negando qualsiasi coinvolgimento («non ho alcuna notizia in merito»). Infatti, il Collegio osserva come tutto l’impianto accusatorio avverso la parte istante sia di “provenienza confessoria” da parte del Gervasoni che, contrariamente a quanto sarebbe stato normale aspettarsi, non ha mai fornito agli organi inquirenti seri riscontri circa il frutto (id est, il profitto) per cui Alessandro Pellicori avrebbe partecipato alla combine. Proprio l’argomento del provento, infatti, riveste un’importanza assoluta rispetto all’ipotesi dell’illecito sportivo dal momento che la mancanza di riscontri in merito all’apprensione di una somma di denaro rende impossibile ipotizzare il compimento dell’illecito tanto per ragioni squisitamente giuridiche, quanto per considerazioni di logica comune. In altri termini, non si ritiene configurabile la fattispecie dell’illecito ove non sia sufficientemente dimostrato l’ingiusto profitto (incameramento di somme di denaro) da parte di chi quell’illecito avrebbe compiuto. Quindi, è inimmaginabile poter considerare inverata la fattispecie dell’illecito sportivo in capo ad Alessandro Pellicori solo sulla base delle “rateizzate” dichiarazioni/rivelazioni di Gervasoni, senza alcun oggettivo e concreto riscontro circa il contenuto di quanto esposto agli organi inquirenti. Ciò, è bene ribadirlo, anche alla luce delle determinazioni a cui è giunto il TNAS con il richiamato lodo Fissore/FIGC che, come già esposto, aveva ad oggetto la medesima denunciata combine che avrebbe dovuto vedere quali correi i signori Fissore e Pellicori. In un simile contesto probatorio, peraltro, caratterizzato da evidenti discrepanze, non si può assolutamente affermare e dichiarare che sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell’atleta in merito all’illecito sportivo per cui è stato sanzionato. Ciò premesso, venendo alle dichiarazioni rese dal Signor Filippo Carobbio, altro componente certo del sodalizio illecito, il Collegio ritiene di non poter riconoscere autonoma valenza probatoria alle medesime. Ed infatti, il Signor Carobbio, sentito più volte dagli Organi di Giustizia federale, ha sempre e solo confermato de relato quanto saputo e raccontatogli direttamente dal Gervasoni, non avendo conseguentemente alcuna notizia o riscontro diretto circa le circostanze relative ai fatti che avrebbero visto coinvolto il Signor Alessandro Pellicori, con riferimento al presunto illecito sportivo a quest’ultimo contestato. Costante giurisprudenza in materia, infatti, ha avuto modo di osservare come tale modalità di acquisizione del dato istruttorio è, all'evidenza, insufficiente per sé solo a realizzare quel valore probatorio seppur indiziario che deve sostanziare una pronuncia di condanna. Talché, la sua rilevanza processuale, in tal caso, «è sostanzialmente nulla» (in questi termini, per la giurisprudenza di Cassazione cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985). Infatti, la deposizione de relato può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al giudizio che concorrano a confortarne la credibilità e l'attendibilità. Nel caso che ci occupa, premesso e considerato quanto sopra esposto circa le dichiarazioni del Signor Gervasoni, non si ritiene sussistere alcun altro elemento di riscontro idoneo a raggiungere quel grado di probabilità necessario per poter ritenere integrata la fattispecie dell’illecito sportivo. Pertanto, il Collegio reputa di non doversi discostare dalle considerazioni espresse dagli organi di giustizia federale, con riferimento ai casi di omessa denuncia; contrariamente, per i fatti da cui è scaturita la sanzione per illecito sportivo il Collegio ritiene non sufficientemente provato il necessario grado di responsabilità dell’atleta. Pertanto, il Collegio reputa equo ridurre la sanzione della squalifica a mesi 12 (dodici). 5.Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi 12 (dodici) la sanzione della squalifica per il Signor Alessandro Pellicori; 2. condanna il Signor Alessandro Pellicori al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 4.000,00 oltre IVA e C.P.A.; compensa il restante 1/3. 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Alessandro Pellicori il pagamento dei 2/3 degli onorari del Collegio Arbitrale; pone a carico della F.I.G.C. il restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio arbitrale in € 6.000,00 oltre accessori; 4. pone a carico del Signor Alessandro Pellicori il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; pone carico della F.I.G.C. il restante 1/3; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, in data 13 giugno 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Avv. Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Guido Calvi
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