CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 ottobre 2013 promosso da: A.C. Monza Brianza 1912 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 3 ottobre 2013 promosso da: A.C. Monza Brianza 1912 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Composto da Prof. Avv. Guido Calvi Presidente Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro riunito in conferenza personale in data 3 ottobre 2013 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0960 del 13 maggio 2013) promosso da: A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a., con sede in Monza, alla via Ragazzi del Novantanove, n. 14, P. IVA: 04426490969, in persona del dell’Amministratore Unico Rag. Maurizio Carlo Prada. - parte istante CONTRO Federazione Italiana Gioco Calcio, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del presidente, dott. Giancarlo Abete. - parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con comunicato Ufficiale n. 10172011-2012 la Commissione Disciplinare della F.I.G.C. irrogava alla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontarsi nella medesima stagione sportiva, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7 commi 4 e 6, nonché dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per due illeciti sportivi commessi da suoi tesserati (Andrea Alberti, Vincenzo Iacopino e Luca Fiuzzi) in gare disputate dalla società medesima. I calciatori in questione venivano condannati dalla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 7 comma 1,2,5 e 6 C.G.S.; In particolare, per i tre calciatori di cui sopra,veniva accertata la condotta volta ad alterare il risultato della gara del 27 ottobre 2010 tra Monza e Cremonese, mentre la commissione dell’illecito sportivo per la gara tra Pisa e Monza del 8.12.2010 veniva contestata al solo Fiuzzi. Con comunicato ufficiale n. 002/2012-2013, pubblicato il 6.7.12 la Corte di Giustizia Federale accoglieva parzialmente il ricorso del Monza riducendo la penalizzazione della società ricorrente da 5 a 4 punti, mentre confermava la sussistenza degli illeciti sportivi riconducibili alle condotte dei tesserati, nonché le relative gravi sanzioni. La decisione passava in giudicato nel capo riguardante la società Monza, che non proponeva impugnazione. In data 18.2.13 venivano pubblicate le motivazioni della decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport che, assolvendo il calciatore Andrea Alberti da ogni addebito, annullava la squalifica di 3 anni e sei mesi inflitta in sede endofederale. In data 21.3.13 venivano pubblicate le motivazioni della decisione del TNAS che, relativamente al calciatore Vincenzo Iacopino, ha ritenuto non sussistenti i presupposti oggettivi dell’illecito sportivo ai sensi dell’art. 7 comma 1 CGS, che veniva derubricato ed ha accertato una violazione dei principi di lealtà sportiva ex art. 1 CGS. Conseguentemente il TNAS riduceva la squalifica da 3 anni e sei mesi ad un anno. In data 4.4.13 veniva pubblicato il dispositivo della decisione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport che riduceva la squalifica del calciatore Luca Fiuzzi da 4 anni e 6 mesi ad un anno, riscontrando i presupposti della sola omessa denuncia (art. 7 comma 7 CGS) e non dell’illecito sportivo (art. 7 comma 1 CGS). L’A.C. Monza Brianza ha quindi adito la Corte di Giustizia Federale ex art 39 CGS ravvisando un contrasto tra i fatti stabiliti dalla stessa Corte di Giustizia Federale nel procedimento disciplinare a carico della ricorrente individuati come illeciti sportivi da cui è conseguita la sanzione per responsabilità oggettiva a carico della società ed i fatti accertati dal TNAS nei tre casi sopra richiamati. Di conseguenza ha chiesto la revisione ex art. 39 comma 2 con conseguente annullamento della penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla società e in via subordinata la revisione con conseguente riduzione della penalizzazione di punti in classifica. La Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., con provvedimento del 9.5.13, dichiarava inammissibile il ricorso in revisione proposto da A.C. Monza Brianza. Con atto del 13.5.13 l’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. proponeva domanda di arbitrato ex art. 9 ss del codice dei giudizi innanzi al TNAS per ivi sentire dichiarare: “in via principale a) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al comunicato ufficiale n. 265/CGF relativa al procedimento di revisione ex art 39 comma 2 CGS proposto dalla istante; b) accogliere le domande dell’istante e conseguentemente: 1. accertare l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 002/2012- 2013 con quelli delle altre decisioni irrevocabili del TNAS relative ai tesserati Alberti, Iacopino e Fiuzzi; 2. accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare per illecito sportivo ex art. 7 commi 4 e 6 CGS in capo alla A.C. Monza Brianza 1912 stante l’accertata insussistenza degli illeciti sportivi contestati ai tesserati Alberti, Iacopino e Fiuzzi; 3. annullare la penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla società ricorrente e assolvere quest’ultima da ogni addebito; in subordine nella denegata ipotesi dell’accoglimento delle domande accertare e dichiarare . accertare l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 002/2012-2013 con quelli delle altre decisioni irrevocabili del TNAS relative ai tesserati Alberti, Iacopino e Fiuzzi e l’insussistenza di uno degli illeciti sportivi contestati con conseguente riduzione della penalizzazione di punti in classifica inflitta alla società ricorrente nella misura ritenuta di giustizia”. Con atto di costituzione, contentente, istanza incidentale del 27.5.13 si costituiva in giudizio la F.I.G.C. chiedendo:” in via cautelare il rigetto delle domande previa estensione del contradditorio nei confronti delle società contro interessate; nel merito in accoglimento del ricorso incidentale la declaratoria di inammissibilità del rimedio introduttivo del giudizio a quo; sempre nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate”. In data 28.5.13 con ordinanza prot. N. 1033 il Presidente del Tribunale Nazionale per lo Sport, preso atto della richiesta della F.I.G.C. di integrare il contradditorio nei riguardi di talune società sportive, rilevato che la fattispecie sottoposta al giudizio arbitrale non fosse riconducibile tra quelle con pluralità di parti, respingeva le richieste della F.I.G.C., salve diverse determinazioni del Collegio arbitrale. IN DIRITTO 1. In via preliminare occorre esaminare la domanda proposta in via riconvenzionale da parte della difesa della FIGC. Questa muove dalla considerazione che la vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio non sia limitata alle parti costituite in arbitrato, ma vada estesa anche ad altri soggetti, che, all’esito del procedimento arbitrale, potrebbero risultare destinatari di effetti negativi incidenti su vere e proprie situazioni giuridiche soggettive o quantomeno su interesse protetti dal sistema sportivo. La domanda riconvenzionale è, ad avviso del Collegio, del tutto fondata. Giova, infatti, sottolineare che, in caso di accoglimento della domanda proposta dal Monza, quest’ultima società supererebbe in graduatoria altre società con conseguente compressione del diritto di queste ultime; le quali, ammesse direttamente alla serie superiore, si vedrebbero costrette a disputare i play off in luogo della ricorrente Monza. Dal punto di vista processuale –ed è qui che si appunta l’interesse del Collegio- la necessità di integrare il contraddittorio in ragione della natura inscindibile della controversia, determina altresì la necessità che ciascuna parte del procedimento (e dunque anche i soggetti ai quali il contraddittorio andrebbe esteso), abbiano la facoltà di nominare un proprio arbitro. Come è noto, il Codice dei giudizi, in caso di pluralità di parti e in presenza di clausola binaria, sottrae alle parti il potere di designare gli arbitri, così come previsto nel codice di procedura civile: in vece dell’art. 7, il richiamato Codice prevede che la nomina dei tre arbitri (e dunque confermando la natura binaria del procedimento) venga effettuata dal Presidente del TNAS al fine di consentire una totale imparzialità dei tre arbitri così designati rispetto ai singoli interessi di cui le parti risultano portatrici. Del resto, la ratio della previsione del Codice dei Giudizi riposa sulla necessità di garantire assoluta indipendenza di valutazione da parte del collegio, che può essere salvaguardata solo dalla nomina dei suoi componenti da parte del Presidente del TNAS; la quale non potrebbe essere assicurata da un collegio che, rispettando il numero plurale di parti, risulti composto da cinque o sette o nove arbitri a seconda del numero di parti presenti in giudizio; e che invece il Codice dei Giudizi ha assicurato attraverso la designazione dei tre arbitri da parte del Presidente del TNAS, con garanzia di celerità, trasparenza e indipendenza di giudizio. 2. In ragione di quanto precede le altre questioni sollevate dalle parti risultano assorbite dalla decisione assunta. Per tali ragioni, ritenute assorbite le questioni di merito dall’accoglimento della eccezione sulla competenza, il Collegio Arbitrale, come costituito, all’unanimità sul ricorso proposto dalla Società Monza Brianza 1912 S.p.A. e definitivamente pronunciando: P.Q.M. a) accoglie l’eccezione di cui in motivazione e dichiara la sua incompetenza a giudicare; b) rimette al Presidente del Tribunale Nazionale per lo Sport per i provvedimenti consequenziali; c) compensa tra le parti le spese di lite; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 1.800,00; e) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport; Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2013, in conferenza personale degli arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date indicati. F.to Guido Calvi Presidente F.to Massimo Zaccheo Arbitro F.to Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it