CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 ottobre 2013 promosso da: Sig. Andrea De Iulis / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 ottobre 2013 promosso da: Sig. Andrea De Iulis / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Arbitro Unico Avv. Marcello de Luca Tamajo In data 17 ottobre 2013 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento arbitrale promosso da: ANDREA DE IULIS rapp.to e difeso dagli avv.ti Paolo Rodella e Fabio Ricci con studio in Roma alla via G. Ferrari n. 4. – ricorrente – Contro FEDERAZIONE ITALIANA GUOCO CALCIO, in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli con studio n Roma alla Via Panama 58 - resistente - FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO Con istanza di arbitrato del 6.8.2013 prot. n. 1557 il sig. Andrea De Iulis ha dedotto che: - il Giudice Sportivo, con C.U. n. 196 del 23.4.2013 gli ha comminato la squalifica fino al 31.3.2014 a seguito dei fatti accaduti al termine della gara del campionato Pescara – Ascoli del 20.4.2013; - avverso tale decisione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale; - tale Corte, nella riunione del 14.6.2013, con C.U. n. 301, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, ha ridotto la squalifica fino al 31.12.2013. Ciò premesso ha chiesto a questo Arbitro Unico, nominato d’accordo tra le parti, in via principale l’annullamento della sanzione ed in via subordinata la riduzione del periodo della squalifica. Si è costituita nel procedimento la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con memoria del 26.8.2013, che ha contestato la fondatezza delle doglianze avanzate dall’istante concludendo quindi per il rigetto della domanda. Nel corso della prima udienza tenutasi il 30.9.2013 l’Arbitro Unico ha esperito senza successo il tentativo di conciliazione. Dopo di ciò le parti hanno chiesto di anticipare la discussione, all’esito della quale l’Arbitro Unico si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene in primo luogo di non aver compiuto i gesti che hanno determinato nei suoi confronti l’applicazione della sanzione (due pugni al volto di un avversario) ed in secondo luogo che, in ogni caso tale sanzione è stata eccessiva e sproporzionata. Quanto al primo profilo va rilevato che il referto arbitrale ha evidenziato che al giocatore De Iulis, al termine dell’incontro Ascoli – Pescara, si avvicinava in tono irriverente a provocatorio a 2 giocatori del Pescara e successivamente “sferrava due pugni in volto ad un avversario, che barcollava ma non cadeva”. Orbene ai sensi dell’art. 35 CGS “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare”. Ne consegue che la veridicità di tale rapporto non può essere in alcun modo messa in dubbio. Vero è che il comma 12 del medesimo articolo 31 consente l’utilizzazione, quale mezzo di prova anche di riprese televisive, ma solo qualora esse possano dimostrare che i documenti ufficiali indichino un soggetto diverso dal reale autore dell’infrazione. Ma tale ipotesi non è rinvenibile nel caso in esame. Il principio innanzi indicato è stato più volte affermato dalla giurisprudenza del TNAS secondo la quale peraltro non è “possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti”. Sul punto cfr. lodo 12 aprile 2011 Pol. S. Pio X/FIGC; in senso conforme, Isola Farnese e Bellarosa/FIGC del 12 giugno 2009, Campo/FIGC del 29 settembre 2011, Pucci/FIGC del 22 novembre 2011, Maraschini/FIGC del 23 aprile 2012, Cavallo/FIGC del 25 luglio 2012, Cavaliere/FIGC del 6 novembre 2012. Alla luce di quanto sopra la materia del contendere non può quindi riguardare la condotta posta in essere dal ricorrente che resta accertata in base alle risultanze del referto arbitrale, ma va circoscritta alla sola entità della sanzione. Al riguardo questo Arbitro Unico ritiene che debbano essere effettuate le seguenti considerazioni: - le condizioni ambientali in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio; - la giovane età del calciatore De Iulis; - la mancanza di precedenti a carico dello stesso; - la mancanza di conseguenze lesive per il giocatore colpito; - il rischio della compromissione dell’intera carriera in relazione ad un periodo di squalifica particolarmente lungo; - la funzione “educatrice” e non solo “punitiva” della sanzione. Orbene, pur ribadendo con fermezza che il comportamento posto in essere dal De Iulis è stato certamente contrario al valore dello sport, al rispetto delle regole di comportamento ed ai principi di lealtà e correttezza, s ritiene, in base alle considerazioni appena esposte, che la sanzione possa essere ridotta di due mesi rispetto al 31.12.2013 e quindi possa aver termine al 31.10.2013. 2) In considerazione del parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato le spese di lite vengono compensate tra le parti, mentre gli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, oneri e accessori come per legge, vengono posti, con il vincolo della solidarietà, per ¾ (pari a €. 1.500,00) a carico del ricorrente e per ¼ (€. 500,00) a carico della resistente. I diritti amministrativi vengono altresì posti per ¾ a carico delle parte ricorrente e per ¼ a carico della parte resistente. P.Q.M. L’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - in parziale accoglimento della domanda subordinata articolata con il ricorso in data 6.8.2013 dal sig. Andrea De Iulis nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, determina la squalifica inflitta al medesimo sino alla data del 31.10.2013; - dichiara compensate tra le parti le spese per l’assistenza difensiva; - liquida in complessivi € 2.000, oltre spese generali, oneri e accessori come per legge, gli onorari dell’Arbitro unico, ponendoli, con il vincolo della solidarietà, per ¾ (pari a € 1.500) a carico del ricorrente e per ¼ (pari a € 500) a carico della resistente; - pone i diritti amministrativi per ¾ a carico della parte ricorrente e per ¼ a carico della parte resistente; - dichiara incamerati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Napoli e sottoscritto in 3 originali in data 17 ottobre 2013. F.to Marcello de Luca Tamajo
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