F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl) – (nota n. 1820/829 pf 10-11/AM/ma del 21.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013
(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl) - (nota n. 1820/829 pf 10-11/AM/ma del 21.10.2013).
Il deferimento
Con provvedimento del 21 ottobre 2013 il Procuratore federale, facendo seguito al deferimento del 17 aprile 2013 - non coltivato per un difetto di notifica all’incolpato – ha deferito avanti questa Commissione il Signor Giuseppe Ruggieri, dal 31 marzo 2006 al 10 marzo 2008 rivestente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Spezia Calcio 1906 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per avere, nella sua qualità, distratto o dissipato attività dal patrimonio di impresa per complessivi € 1.176.550,00 tramite rimborsi spese non giustificati, n. 6 assegni rilasciati a terzi senza causale, e per differenza fra lavori fatturati ed effettivamente eseguiti presso lo Stadio ed il Centro sportivo della Società. Nessuno è comparso per l’odierno deferito che, nel termine prescritto, pur regolarmente raggiunto da raccomandata di fissazione d’udienza, non ha depositato alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di 5 anni di inibizione oltre alla preclusione. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. L’odierno incolpato, infatti, risulta effettivamente aver commesso gli atti di distrazione e dissipazione di cui sopra. Di ciò viene data evidenza nella relazione del Curatore del fallimento dello Spezia Calcio 1906 Srl, nonché nella relazione del consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di La Spezia, fonti di prova, agli atti, che hanno portato al rinvio a giudizio del Sig. Ruggieri. Ed effettivamente, le condotte oggi contestate al deferito (distrazione dal patrimonio societario di € 53.750,00 a titolo di rimborsi spese non giustificati, € 115.000,00 per assegni a terzi, € 1.022.800,00 per differenza fra i lavori fatturati e quelli effettivamente eseguiti all’interno dello stadio Picco della Spezia e presso il centro sportivo di S. Stefano Magra), non possono ritenersi assorbite dalla decisione, già intervenuta lo scorso 22 giugno 2011, di questa stessa Commissione disciplinare (con la quale il Ruggieri è stato sanzionato con l’inibizione per anni cinque), posto che oggetto di quella decisione erano
state altre condotte di cattiva gestione che, più genericamente, avevano portato ad erodere completamente il patrimonio netto societario con una perdita, al 30 settembre 2007, di € 2.187.762,00 e, poi, alla dichiarazione di Fallimento dello Spezia Calcio 1906 Srl, con sentenza del Tribunale di La Spezia del 20 gennaio 2009. Per tali motivi gli addebiti mossi nell’odierno deferimento non possono in alcun modo considerarsi assorbiti dalla decisione della citata decisione della Commissione disciplinare del 22 giugno 2011, posto che, con recenti pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il divieto di configurabilità del “ bis in idem” risulta superato, in caso di fallimento, dal fatto che un soggetto possa essere sottoposto a successivi processi per bancarotta senza che la pendenza di quelli precedentemente instaurati, ovvero anche l’intervento di sentenze irrevocabili, possa costituire preclusione. I reati di bancarotta, infatti, costituiscono illeciti commissibili con le più svariate condotte, così che ciò che rileva ai fini del giudicato preclusivo sono unicamente gli specifici fatti contestati e accertati e non il generale reato oggetto di un primo processo. Da un punto di vista di giustizia sportiva è poi intervenuta anche l’Alta Corte del CONI che ha anch’essa evidenziato la non estensibilità della preclusione del già deciso a fatti che (come nel caso di specie) necessitino e meritino una valutazione e una decisione sino a quel momento non intervenuta. D’altra parte il generale principio, previsto dall’art. 1.1 CGS, di obbligo di lealtà, correttezza e probità per tutti i tesserati fa sì che il principio del “ bis in idem” debba essere applicato con assoluto rigore, e ciò per evitare che fatti di gravità etica rilevante possano non essere oggetto di specifiche e approfondite valutazioni e decisioni. Nel caso dell’odierno deferimento i citati fatti distrattivi, effettuati dal Ruggieri, appaiono effettivamente di particolare gravità, peraltro commessi da soggetto già sanzionato da questa Commissione per fatti di natura analoga, profilanti il reato di bancarotta previsto dall’art. 216 della legge fallimentare, tali da giustificare l’accoglimento delle richieste sanzionatorie della Procura federale. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Giuseppe Ruggieri la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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