F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO BERETTA (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 2047/208 pf13-14 SP/SS/blp del 31.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013
(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO BERETTA (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 2047/208 pf13-14 SP/SS/blp del 31.10.2013).
La Procura federale, con la suindicata nota del 31 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione :
- il Sig. Mario Beretta, tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico e tesserato per la Società AC Siena Spa, per rispondere:
della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 5 comma 1 del CGS, per avere, al termine della gara Siena-Palermo del 21.10.2013, reso ai microfoni dell’emittente televisiva Sky alcune dichiarazioni, riportate in data 22.10.2013 dai quotidiani “Corriere dello Sport” e “Gazzetta dello Sport” e sinteticamente riprese in data 23.10.2013 dai quotidiani “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”, del seguente contenuto:
a) Corriere dello Sport del 22.10.2013, pag. 20: “L’arbitro? Non lo conosco. Ho visto uscire dal campo gente incappucciata, per il furto commesso. I rigori? Il nostro era nettissimo. Quello assegnato al Palermo, sembrava che Dyabala l’avessero sparato per come è volato via (…)”;
b) Gazzetta dello Sport del 22.10.2013 pag. 24: A fine partita: “Rapina a mano armata”;
c) Corriere dello Sport del 23.10.2013, pag. 17: “Incappucciati usciti dal campo” e “rapina in piena regola e a mano armata”;
d) Tuttosport del 23.10.2013, pag. 20: “Questa partita è stata allucinante come l’arbitraggio di Ciampi. Il Palermo ha rubato la partita, ma io sono contento della prestazione dei miei giocatori (…) Ho visto scelte assurde (…) L’arbitro ha fischiato veramente a senso unico, non c’è altro da dire. Il rigore su Giannetti era netto, il loro non c’era assolutamente”. Con ciò travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica e di fisiologica prospettazione dialettica, comunque violando i principi di lealtà e correttezza, avendo pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro Sig. Ciampi, mettendo in particolare in dubbio l’imparzialità e la competenza dell’Ufficiale di gara, in modo da lederne il prestigio e la credibilità, nonché della Società US Città Di Palermo Spa e dei suoi tesserati. - La Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4 comma 2, e 5 comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio allenatore. Nel merito, va osservato che al termine della gara Siena-Palermo svoltasi il 21 ottobre 2013 presso lo stadio “Artemio Franchi” di Siena e terminata con il punteggio di 2-3, il Sig. Beretta, allenatore della squadra del Siena, rilasciava alcune dichiarazioni all’emittente televisiva Sky, riprese anche da alcuni giornalisti presenti e riportate il giorno dopo sui quotidiani “La Gazzetta dello Sport “ e “Corriere dello Sport”, nelle quali formulava pesanti accuse nei confronti dell’arbitro Sig. Ciampi e della squadra avversaria. Ciò che spingeva l’US Città Di Palermo a pubblicare un comunicato apparso sul sito internet della Società. Il Sig. Beretta convocava allora in data 22.10.2013 una conferenza stampa e ai giornalisti intervenuti rendeva alcune dichiarazioni nel tentativo di spiegare il proprio atteggiamento al termine della partita. La Procura federale decideva allora di acquisire copia dei giornali quotidiani che avevano riportato le dichiarazioni del Sig. Beretta il 22.10.2013 e il 23.10.2013, nonché il supporto audio-visivo contenente l’intervista rilasciata dallo stesso Beretta all’emittente televisiva Sky, e formulava il deferimento suindicato. In data 22.11.2013 perveniva alla Segreteria di questa Commissione una memoria difensiva a firma del Sig. Beretta Mario e del Legale rappresentante della Società AC Siena Spa, nella quale si metteva in evidenza il “pubblico pentimento” manifestato dal Beretta nel corso della conferenza stampa del giorno successivo e si chiedeva in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati, e in via subordinata l’applicazione della sanzione nel minimo. Fissata la riunione dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 28 novembre 2013, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per ciascuno degli incolpati. É altresì comparso il legale dei deferiti, il quale si é riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate, nonché il Sig. Beretta personalmente, che ha reso le dichiarazioni di cui al verbale odierno. Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura federale. Risulta, invero, accertato che al termine della gara suindicata, il Sig. Beretta, allenatore della squadra del Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni gravemente lesive della reputazione dell’arbitro, Sig. Ciampi, mettendone in dubbio la imparzialità, la correttezza e la professionalità, così da pregiudicare il prestigio e la credibilità dell’Ufficiale di gara. Dall’esame del supporto audio-video contenente l’intervista rilasciata dal Sig. Beretta all’emittente televisiva Sky risulta, invero, che il Sig. Beretta ha formulato accuse gravi nei confronti dell’arbitro, affermando: “Nel primo tempo abbiamo giocato in superiorità numerica. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato in parità numerica, perché l’arbitro ha dato una grossa mano al Palermo e ha fischiato a senso unico”. In aggiunta a ciò, il deferito ha formulato pesanti accuse anche nei confronti della squadra ospite, l’US Città Di Palermo, che è stata costretta a pubblicare un comunicato nel quale si legge: “Ci sorprende ascoltare un attacco aggressivo e ingiustificato nei termini e nei concetti di un allenatore solitamente obiettivo come Beretta”. D’altra parte, lo stesso Beretta si è quasi subito reso conto di avere sbagliato e ha convocato una conferenza stampa nel tentativo di spiegare il proprio comportamento. Egli in particolare ha affermato in questa occasione: “Il mio sfogo dopo la partita non voleva colpevolizzare nessuno, mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso e per questo chiedo scusa. Volevo solo fare capire che ero molto amareggiato per gli episodi accaduti e per una tendenza negativa: abbiamo il migliore attacco della categoria, giochiamo spesso in avanti ma in dieci partite non abbiamo avuto alcun rigore”. A proposito dell’espulsione rimediata durante la gara in questione per un battibecco con il calciatore Hernandez, ha aggiunto: “Potevo evitare, ma evidentemente è stata riconosciuta la mia buona fede. Da parte mia non c’è alcun astio, sono stato sempre corretto ma a volte può capitare di sbagliare. Credo che riconoscerlo sia una testimonianza di forza”. Queste dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa del 22.10.2013 non rilevano come esimente ai sensi dell’art. 8 delle legge n. 47/1948, in quanto non contengono smentita o rettifica di quanto dichiarato subito dopo la gara all’emittente televisiva SKY, sostanzialmente costituendo un’ulteriore ammissione delle gravi accuse lanciate dai microfoni dell’emittente e tendono solo a spiegare le motivazioni che avevano indotto il Beretta a formulare le espressioni usate contro l’arbitro e la Società US Città Di Palermo. Né le stesse dichiarazioni valgono a integrare il c.d. ravvedimento operoso invocato nella memoria difensiva degli incolpati. Ed invero il c.d. ravvedimento operoso è riconosciuto nell’ordinamento penale (art. 56 c.p.) quando l’attività esecutiva è compiutamente esaurita e manca solo che l’evento si realizzi. Non è pertanto possibile alcuna applicazione analogica di questo istituto nell’ambito del presente procedimento disciplinare, in quanto nella fattispecie l’illecito disciplinare contestato agli incolpati era stato già interamente consumato. Va detto che l’ordinamento penale riconosce un’altra ipotesi di ravvedimento operoso nell’ipotesi che il reato sia stato già consumato e l’agente sia intervenuto spontaneamente ed efficacemente e si sia adoperato per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 n. 6 c.p.). In questo caso non si tratta di un’esimente, ma di una circostanza attenuante che consente di ridurre la pena prevista per il reato consumato. Ora, la condotta posta in essere dal Sig. Beretta al termine della partita Siena-Palermo del 21.10.2013 costituisce senza dubbio la violazione disciplinare contestata, mentre le dichiarazioni rilasciate dal medesimo nella conferenza stampa del giorno successivo non sono tali da integrare gli estremi della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. pure invocata in via analogica nella memoria difensiva, giacché non si può dire che queste ultime dichiarazioni abbiano attenuato le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito prima commesso. Le dichiarazioni del Sig. Beretta, rese nel corso della conferenza stampa, meritano pertanto di essere valutate solo ai fini della determinazione della pena. Per quanto precede, sono sanzionabili sia la condotta ascrivibile al Sig. Beretta sia la Società stessa a titolo di responsabilità oggettiva. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto conto delle memorie difensive e del contenuto delle dichiarazioni rese dal Sig. Beretta nel corso della conferenza stampa, e apprezzata positivamente la condotta processuale del Beretta dinanzi alla Commissione disciplinare, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
- a Beretta Mario la ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);
- alla AC Siena Spa l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO BERETTA (tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 2047/208 pf13-14 SP/SS/blp del 31.10.2013)."