F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (84) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO DI GIROLAMO (calciatore già tesserato per la Società FC Treviso Srl, attualmente tesserato per la Società SF Aversa Normanna Srl) – (nota n. 1442/1172 pf12-13 GT/dl del 3.10.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013
(84) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO DI GIROLAMO (calciatore già tesserato per la Società FC Treviso Srl, attualmente tesserato per la Società SF Aversa Normanna Srl) - (nota n. 1442/1172 pf12-13 GT/dl del 3.10.2013).
Visti gli atti;
Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 3 ottobre 2013 nei confronti del Sig. Rosario Di Girolamo, già tesserato per la Società FC Treviso Srl, per violazione degli artt. 30, commi 2,3,4, Statuto Federale ed 1, comma 1, CGS Esaminata la memoria difensiva depositata in giudizio dal soggetto deferito con la quale si eccepisce la inammissibilità del deferimento sul presupposto che la fattispecie riguarderebbe l’esecuzione del contratto di immagine del giocatore, contratto non previsto, secondo il deferito, dalla normativa della FIGC. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Camici, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei). É altresì comparso l’Avv. Malagnini, difensore del deferito, il quale si é riportato integralmente alle conclusioni contenute nelle memorie ritualmente depositate. Premesso che le tesi, pur pregevoli, della difesa del soggetto deferito, sono superate e smentite dalla linea interpretativa che in più d’una federazione sportiva nazionale si è consolidata in ordine alla qualificazione dei contratti di immagine. Ritenuto che molti atleti, pur in realtà non vedendo utilizzata la propria immagine, vedono ugualmente diviso il corrispettivo loro dovuto in due contratti, l’uno per le prestazioni sportive, l’altro per la cessione del diritto d’immagine, con l’evidente scopo di ridurre il carico fiscale del contratto complessivo. Considerato, peraltro, che spesso il contratto di immagine non viene sottoscritto dalla Società sportiva d’appartenenza del calciatore ma da altra Società non affiliata ed in tal caso eventuali controversie non possono che sfuggire alla giurisdizione sportiva. Accertato che le parti sono entrambe soggetti federali (tesserato ed affiliata) come tali assoggettati al vincolo di giustizia. Ritenuto che, nella fattispecie in esame, il contratto d’immagine risulta sottoscritto tra la Società d’appartenenza affiliata alla FIGC ed il calciatore e che non appare comprovato in alcun modo l’utilizzo commerciale dell’immagine del calciatore stesso, cosicché l’accordo in questione rientra tra quelli disciplinati dagli articoli 93 e 94 delle N.O.I.F. , con tutte le conseguenze del caso in relazione alla violazione della clausola compromissoria. Considerato che la giurisprudenza citata (Comm. Disciplinare Lega serie C del 2006) appare superata dal nuovo orientamento emerso in materia. Valutato che la difesa del Di Girolamo ha riconosciuto di essersi attivata dinanzi al Giudice Ordinario senza richiedere alcuna autorizzazione pur ritenendo tale autorizzazione non dovuta. Accertata conseguentemente la violazione dell’art. 30, commi 2,3,4, Statuto Federale e 1, comma 1, CGS. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Rosario Di Girolamo la squalifica di mesi 6 (sei).
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