F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (85) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD AITRAS CALCIO (2° Cat.), avverso le sanzioni dell’ammenda di € 250,00 e della diffida – (Delibera CDT presso CR Sicilia – CU n. 75 del 17.9.2013) – (nota n. 560/615 pf12-13/MS/vdb del 30.7.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013
(85) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD AITRAS CALCIO (2° Cat.), avverso le sanzioni dell’ammenda di € 250,00 e della diffida – (Delibera CDT presso CR Sicilia – CU n. 75 del 17.9.2013) - (nota n. 560/615 pf12-13/MS/vdb del 30.7.2013).
Al termine della gara Ravanusa – Nuova Villaseta del Campionato Regione Sicilia di seconda categoria, disputata il 22 dicembre 2012, l’arbitro Francesco Bentivagna, nel mentre si accingeva ad allontanarsi dall’impianto di gioco a bordo della propria autovettura, veniva offeso e percosso da due calciatori a nome Luigi Milazzo e Michele Cascino, che all’epoca del fatto si riteneva che fossero entrambi tesserati per la Società ASD Aitras Calcio. Più in particolare, nel mentre il Milazzo ed Cascino insieme bloccavano l’autovettura e rivolgevano all’arbitro espressioni volgari ed offensive, il Milazzo apriva la portiera dell’autovettura ed il Cascino raggiungeva l’arbitro con un pugno sulla mascella e gli procurava un forte trauma guaribile in complessivi 15 giorni. Sulla scorta del referto dell’arbitro, la Procura federale, aperto il fascicolo ed espletate le conseguenziali indagini, deferiva alla Commissione disciplinare presso il Comitato regionale Sicilia i due calciatori Luigi Milazzo e Michele Cascino, ai quali contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Venivano altresì deferiti: Paolo Romano, dirigente della Società ASD Ravanusa, perché, sentito dalla Procura federale come persona informata dei fatti, aveva asserito di non aver mai conosciuto il Cascino, quando invece era stato accertato il contrario ed inoltre non si era presentato alle successive due convocazioni a chiarimenti della Procura federale, senza fornire alcuna giustificazione (violazione art. 1 commi 1 e 3 CGS); Luca Vitobello, calciatore della Società ASD Aitras Calcio, anch’egli per non essersi presentato come persona informata dei fatti a tre convocazioni della Procura federale, senza fornire alcuna giustificazione (violazione art. 1 commi 1 e 3 CGS); nonché l’arbitro della gara Francesco Bentivegna perché si era querelato nei confronti di Luigi Milazzo, Michele Cascino e Luca Vitobello senza l’autorizzazione in deroga alla clausola compromissoria, neppure richiesta (violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 4 Statuto Federale). A siffatto deferimento seguiva quello delle Società ASD Aitras Calcio e Ravanusa per rispondere a titolo oggettivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, la prima per la violazione contestata ai calciatori Luigi Milazzo, Michele Cascino e Luca Vitobello, la seconda per la violazione contestata ai dirigente Romano. La Commissione disciplinare Nazionale, con decisione assunta il 17 settembre 2013 e pubblicata sul CU n. 75/CDT 6 di pari data, sanzionava tutti i deferiti. Alla Società ASD Aitras Calcio veniva irrogata l’ammenda di € 250,00 con diffida (art. 18 comma 1, lettera c, CGS) Avverso siffatta decisione ricorre la Società ASD Aitras Calcio, la quale deduce che all’epoca del fatto (22 dicembre 2012) i calciatori Luigi Milazzo e Michele Cascino erano stati svincolati con decorrenza 11 dicembre 2012 per il Cascino e 17 dicembre 2012 per il Milazzo, per cui non essendo costoro più tesserati per la Società ricorrente alcuna sanzione le poteva essere comminata. Ha pertanto chiesto la revoca della decisione di primo grado, deducendo altresì che il luogo dell’avvenuta aggressione all’arbitro non era di pertinenza di essa ricorrente, del resto estranea alla gara al termine della quale la suddetta aggressione era stata perpetrata. Alla riunione odierna è comparsa la Società ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. É altresì comparsa la Procura federale, che ha chiesto la conferma della decisione. Ad avviso della Commissione il ricorso è suscettibile di parziale accoglimento. La responsabilità oggettiva della Società ricorrente è stata configurata in relazione non soltanto al comportamento dei calciatori Milazzo e Cascino, ma anche a quello del calciatore Luca Vitobello, tesserato per la Società ASD Aitras Calcio, che non si era presentato alle tre convocazioni della Procura federale e che per questo era stato sanzionato in primo grado con la squalifica per tre giornate di gara. In merito alla posizione del calciatore Vitobello, la ricorrente nulla ha dedotto, per cui il capo della decisione, non essendo stato impugnato, è definitivo. In merito al tesseramento in favore della Società ricorrente dei calciatori Michele Cascino e Luigi Milazzo, risulta dai tabulati dell’Ufficio Tesseramenti in atti che il Cascino era stato svincolato l’11 dicembre 2012 e che il Milazzo lo era stato il 17 dicembre 2012, di guisa che può escludersi la sussistenza della responsabilità oggettiva della Società ASD Aitras Calcio limitatamente alla posizione dei detti calciatori, con conseguente diminuzione della sanzione economica, che va invece mantenuta con riferimento all’accertata violazione commessa dal calciatore Vitobello. Soccorrono giusti motivi per la revoca del capo della decisione afferente la diffida. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione pecuniaria a carico della Società ASD Aitras Calcio ad € 100,00 (€ cento//00); revoca la diffida. Nulla per la tassa non versata.
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