F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013 (86) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. GIORGIO GASPAROTTO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Azzurra S. Anna 1970), avverso la propria inibizione di mesi 6, a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società federale – (Delibera CDT presso CR Veneto – CU n. 22 del 2.10.2013) – (nota n. 1034/1066 pf11-12/MS/vdb del 31.8.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 03 Dicembre 2013
(86) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. GIORGIO GASPAROTTO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Azzurra S. Anna 1970), avverso la propria inibizione di mesi 6, a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società federale – (Delibera CDT presso CR Veneto – CU n. 22 del 2.10.2013) - (nota n. 1034/1066 pf11-12/MS/vdb del 31.8.2012).
La Presidenza del Comitato regionale Veneto in data 13 aprile 2012 trasmetteva alla Procura federale una lettera del 16 marzo 2012, con la quale la Società ASD Azzurra S. Anna 1970 ed il suo calciatore tesserato Diop Demba denunciavano che, nel corso della gara di prima categoria del 26 febbraio 2012, che i denuncianti avevano disputato contro la Società ASD Virtus Cassola, due calciatori di quest’ultima squadra, a nome Andrea Rech e Massimiliano Biacoli, avevano pronunciato il primo nei confronti dello stesso Diop Demba ed il secondo nei confronti di altro calciatore della Società ASD Azzurra S. Anna 1970, a nome Loughlam Abedelkrim, nonché del Diop Demba, espressioni di contenuto razzista, discriminatorio e lesivo della dignità personale degli offesi, tali da costituire per l’appunto un incitamento al razzismo ed alla discriminazione. Veniva precisato in siffatta denuncia che il Rech aveva ripetuto per almeno quattro volte al Diop Demba la frase “stai zitto negro torna nel tuo villaggio che puzzi”; che il Biacoli, in concorso con il Rech, aveva irriso il Diop Demba dicendogli “stai zitto che puzzi” e “da che villaggio vieni fuori?”; che il Rech aveva colpito con un pugno Loughlam Abdelkrim e che lo stesso gesto era stato compiuto dal Biacoli, che nella circostanza gli rivolgeva un’espressione di non trascrivibile volgarità. La Procura federale, aperto il fascicolo ed esperite le conseguenziali indagini, con atto del 31 agosto 2012 deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato regionale Veneto i calciatori Andrea Rech e Massimiliano Biacoli per violazione degli art.
comma 1, 11 commi 1 e 2 CGS, nonché la Società di loro appartenenza ASD Virtus Cassola a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS Nel corso delle indagini veniva altresì accertato che il Sig. Giorgio Gasparotto, che in passato aveva ricoperto la carica di dirigente della Società ASD Azzurra S. Anna 1970, con l’avallo di detta Società, aveva dato vita ad una iniziativa finalizzata , ad avviso della Procura federale, ad eludere le conseguenze della condotta discriminatoria posta in essere dai due calciatori e a far si che gli Organi di giustizia sportiva non avessero cognizione della vicenda. Di tal che anche il Gasparotto veniva deferito per violazione dell’art. 1 comma 5 CGS unitamente alla Società Azzurra S. Anna 1970 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS La Commissione disciplinare territoriale, sentite le parti, disposto un supplemento di indagine, con decisione resa il 17 settembre 2013, assolveva Andrea Rech e Massimiliano Biacoli dalla incolpazione afferente il pronunciamento di frasi a contenuto razzista per mancanza di prova certa dei fatti; sanzionava con la squalifica per cinque giornate di gara Massimiliano Biacoli per aver colpito con un pugno un calciatore antagonista, come da lui stesso ammesso; inibiva Giorgio Gasparotto per mesi sei a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società federate; infliggeva alla Società Azzurra S. Anna 1970 l’ammenda di € 600,00 per la colpa riconosciuta in capo al Gasparotto; assolveva la Società Virtus Cassola. Contro siffatta decisione insorge Giorgio Gasparotto con ricorso datato 9 ottobre 2013, per questi motivi: 1) egli, all’epoca dei fatti, non era tesserato per alcuna Società e quindi non poteva essere né deferito né sanzionato; 2) egli, nel corso delle indagini, non era stato né sentito né tantomeno interpellato dall’Organo inquirente, tanto è che aveva appreso di essere stato deferito solo al momento del ricevimento della lettera raccomandata della Procura federale contenente l’avviso di pendenza del deferimento; 3) nonostante che lo avesse richiesto, il Comitato regionale Veneto non gli aveva dato copia di tutti i documenti afferenti il fascicolo d’indagine. Ha dedotto che, nonostante tutto ciò, era comparso innanzi la Commissione disciplinare territoriale ed aveva illustrato e comprovato che il suo intervento nella vicenda era stato di natura professionale di assistenza del calciatore Loughlam, che gliela aveva richiesta privatamente e come professionista allo scopo di studiare una possibile soluzione transattiva in ambito civile e penale; che non aveva agito né per incarico della Società né tantomeno con l’avallo e nell’interesse della medesima; che aveva chiesto alla stessa Commissione disciplinare territoriale di essere estromesso dal procedimento atteso che le norme che si assumevano violate (art. 1 comma 5, 18 e 19, CGS) non lo riguardavano per l’eccepito difetto di tesseramento e che, comunque e più in particolare, non potevano essere applicate le sanzioni dei suddetti artt. 18 e 19 CGS perché non erano dalla norma stessa previste (commi 5, 6 e 7 art. 1 CGS). All’odierna riunione é comparsa la Procura federale, la quale ha concluso per la conferma della decisione impugnata, previo rigetto del gravame. La Commissione osserva quanto segue. Il fatto che ha dato origine al deferimento è accaduto, come si evince in premessa, successivamente alla disputa della gara Azzurra S. Anna – Virtus Cassola del 26 febbraio 2012. A quella data, in effetti, il Gasparotto risultava essersi dimesso dalla carica di direttore generale della Società ASD Azzurra S. Anna 1970, come risulta dal documento intitolato “Variazioni di Organigramma” del 3 febbraio 2012, che era stato depositato dalla Società il 13 febbraio 2012 presso il Comitato regionale Veneto, acquisito agli atti del deferimento. Nella stessa stagione sportiva 2011/2012 il Gasparotto aveva ricoperto la suddetta carica dal 12 luglio 2011 e sino, per l’appunto, al 3 febbraio 2012 (ulteriori “Variazioni di Organigramma” in atti). Tali elementi, documentalmente provati, inducono a ritenere applicabile al Gasparotto l’inciso contenuto nel comma quinto dell’art. 1 CGS, che vincola all’osservanza della norma anche coloro che, pur non essendo soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle Società, svolgono tuttavia qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale. Nel caso in esame, la sussistenza dell’interesse di entrambe le Società coinvolte nei fatti non può essere messo in dubbio; infatti, il documento denominato “Convenzione privata e transazione”, redatto dal Gasparotto (sul punto non vi è contestazione), impegnava non solo i calciatori (Andrea Rech, Massimiliano Biacoli, Diop Demba, Loughlam Abdelkrim), ma anche le due Società ASD Virtus Cassola e ASD Azzurra S. Anna 1970, in persona dei rispettivi presidenti ed era finalizzato a comporre il caso attraverso un regolamento economico a favore dei calciatori offesi, a cui le due Società erano chiamate a partecipare, affinché, tra l’altro, il senso della convenzione venisse compreso e “la Federazione stessa (procedesse) all’archiviazione della pratica” (virgolettato il testo dello scritto). Il primo giudice, pertanto, ha correttamente affermato l’imputabilità del Gasparotto ai fini delle violazioni disciplinari contestategli. Risulta dagli atti del deferimento che il Gasparotto nel corso delle indagini non era stato convocato dall’Organo inquirente e che egli era venuto a conoscenza del suo deferimento solo in occasione della lettera della Procura federale che lo informava della pendenza dello stesso. L’eccezione sollevata sul punto dal ricorrente, che appare finalizzata all’accertamento di un vizio procedurale e della violazione delle regole del contraddittorio, è infondata. Il Gasparotto non ha subito alcuna lesione del diritto di difesa, che, come risulta dagli atti, egli ha compiutamente esercitato innanzi la Commissione disciplinare territoriale; né era in obbligo della Procura federale di provvedere alla sua convocazione dinnanzi l’Ufficio Indagini, essendosi il deferimento basato sulla esistenza della convenzione acquista agli atti . L’appello deve invece essere accolto nel merito, non essendo rilevabile dai documenti acquisiti una condotta dell’incolpato concretamente idonea a far sì che gli organi di giustizia sportiva non avessero cognizione della vicenda, come contestato al Gasparotto nell’atto di deferimento. Si evince, invero, dagli atti che la Società ASD Azzurra 1970 sin dal 27 febbraio 2012, giorno successivo alla disputa della gara in questione, chiese agli organi federali di procedere nei confronti dei calciatori Rech e Biacoli per accertarne la responsabilità in ordine agli atti di discriminazione agli stessi addebitati, peraltro sfuggiti alla percezione del direttore di gara, così dimostrando una volontà incompatibile con il tentativo di “insabbiare” la vicenda. Ora, è nozione comune che nell’ordinamento federale, una volta pervenuta agli organi competenti la denuncia contenente la notitia criminis, il potere di esercitare l’azione disciplinare e di darle impulso presso gli organi giudicanti spetta esclusivamente alla Procura federale; quest’ultima, nel caso di specie, ha in effetti proceduto alle indagini ed al deferimento, sfociato nel giudizio svoltosi in primo grado davanti alla C.D.T. presso il Comitato regionale Veneto. Ai denuncianti – parti lese, per contro, l’ordinamento non riconosce alcun potere di incidere sullo svolgimento del procedimento disciplinare, non essendo previsto un istituto analogo a quello della remissione della querela. E’, quindi, evidente che, anche nell’ipotesi di positiva conclusione dell’accordo transattivo promosso dal Gasparotto e di successivo invio agli organi di disciplina del Comitato regionale Veneto da parte dei denuncianti di una richiesta scritta di archiviazione, tale iniziativa non avrebbe prodotto effetto alcuno sul prosieguo del procedimento disciplinare in corso. L’appello del Gasparotto deve pertanto essere accolto, con effetto estensivo anche in ordine alla sanzione inflitta alla Società Azzurra S. Anna 1970 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni inflitte in primo grado al Sig. Giorgio Gasparotto ed alla Società Azzurra S. Anna 1970. Dispone la restituzione della tassa versata.
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