F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BRUGNOLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone), Società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE (nota n. 2064/100 pf13- 14/AM/ma del 4.11.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 04 Dicembre 2013
(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BRUGNOLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone), Società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE (nota n. 2064/100 pf13- 14/AM/ma del 4.11.2013).
Con atto del 4 novembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Brugnolo Andrea, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone per rispondere delle violazioni di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di €. 6.050,00 in favore dell'allenatore Lombardo sulla base di quanto disposto dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti della F.l.G.C. con provvedimento del 22 giugno 2013, comunicato in data 28 giugno 2013 a mezzo raccomandata ricevuta in data 4 luglio 2013; e la Società ASD U. Fincantieri Monfalcone a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente. La Società deferita ha presentato documentazione. All’udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione al Brugnolo e di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) di ammenda alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone. Il Brugnolo ha dichiarato di disconoscere il contratto in forza del quale la ASD U. Fincantieri Monfalcone è stata condannata al pagamento della somma in questione. Osserva la Commissione che con nota del 14 agosto 2013 il Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D. comunicava alla Procura federale della F.I.G.C. che la Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone non aveva corrisposto la somma di €. 6.050,00 in favore dell'allenatore Lombardo Marino, così come statuito dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. - L.N.D. con provvedimento del 22 giugno 2013 pubblicato nel C.U. n°6 del 22 giugno 2013 ed emesso a seguito del ricorso proposto in data 10 gennaio.2013 dal medesimo Lombardo. Tale decisione del Collegio Arbitrale, è stata comunicata alla Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone a mezzo raccomandata inviata il 28 giugno 2013 e recapitata in data 4 luglio 2013. Con la decisione del Collegio Arbitrale citata, la Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone è stata condannata a corrispondere a Lombardo Marino la somma di Euro 6.050,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2012/2013. Dai fogli di censimento relativi alla Soc. ASD U. Fincantieri Monfalcone acquisiti agli atti emerge che il Presidente e legale rappresentante era, all’epoca, Andrea Brugnolo. In atti è anche la comunicazione trasmessa a mezzo telefax del Segretario del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. - L.N.D. dell’8 agosto 2013 regolarmente ricevuta in pari data, con la quale veniva ricordato alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone l’obbligo di provvedere entro il termine di trenta giorni alla presentazione della ricevuta di pagamento delle somme dovute sulla base di quanto disposto dal Collegio Arbitrale, con espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe provveduto a trasmettere gli atti alla Procura federale per quanto di competenza. La documentazione prodotta dalla Società deferita è irrilevante in quanto si riferisce al pagamento di compensi diversi ed inferiori rispetto a quello disposto dal Collegio Arbitrale con la delibera richiamata. Di nessun rilievo sono pure le dichiarazioni rese dal Brugnolo in quanto ogni contestazione relativa alla somma di cui al deferimento doveva essere mossa all’organo competente a decidere in merito alla debenza della somma stessa, e cioè al Collegio Arbitrale innanzi al quale, viceversa, la Società nulla ha eccepito. Deve dunque affermarsi che la Società ASD U. Fincantieri Monfalcone, pur avendo ricevuto sia la notifica della decisione e l'avviso di pagamento a mezzo raccomandata A.R. inviata il 28 giugno 2013, che la comunicazione del Dipartimento Interregionale a mezzo fax dell'8 agosto 2013, non ha corrisposto nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 ter delle NOIF, la somma di € 6.050,00 in favore dell'allenatore Lombardo Marino, sulla base dì quanto disposto dal Collegio Arbitrale con il provvedimento sopra citato. La violazione si è concretizzata in data 4 agosto 2013 quando è scaduto il termine per adempiere alla decisione del Collegio Arbitrale e la Società inadempiente era stata iscritta al campionato di Serie D. La mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni sopra esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dal Collegio Arbitrale ed al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF. Tale inadempimento è da ascriversi a Brugnolo Andrea, Presidente all'epoca dei fatti, per il rapporto d'immedesimazione organica. La Società ASD U. Fincantieri Monfalcone risponde della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, per quanto ascritto al suo Presidente e Legale rappresentante. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo peraltro nei limiti dei minimi edittali. P.Q.M. la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere a Brugnolo Andrea la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 6 (sei), ed alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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