F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 06 Dicembre 2013 (105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANESE (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 2178/99 pf13-14 AM/ma del 7.11.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 06 Dicembre 2013
(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO ATTIANESE (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 2178/99 pf13-14 AM/ma del 7.11.2013).
Il Deferimento
Con atto del 7 novembre 2013 il Procuratore federale deferiva alla Commissione disciplinare nazionale Fabio Attianese, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale LND, come spettanti all'allenatore Luigi Castiello; e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il dibattimento Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: l’inibizione di mesi 6 (sei) all’Attianese e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla ASD Ginnastica e Calcio Sora. I deferiti hanno chiesto il proscioglimento dal deferimento deducendone l’infondatezza. I motivi della decisione la Commissione esaminati atti, sentite le parti osserva. In data 29 dicembre 2012 l'allenatore professionista Luigi Castiello proponeva ricorso innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti lamentando il mancato pagamento da parte della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora di quanto a lui dovuto secondo quanto previsto dal contratto stipulato in data 5 dicembre 2011. Con provvedimento emesso il 22 giugno 2013 e pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 6 della Stagione Sportiva 2012/2013, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento del ricorso proposto dal Castiello, stabiliva l'obbligo della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora di versare in favore dello stesso la somma di € 22.000,00, non corrisposta nel periodo di vigenza del contratto, oltre ad € 217,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 22.217,00. Il Segretario del Collegio Arbitrale presso la LND, con raccomandata recapitata in data 5 luglio 2013 notificava alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora copia degli atti con l'obbligo di corrispondere all'allenatore Luigi Castiello la complessiva somma di € 22.217,00 di cui sopra. Con successivo telegramma del 2 agosto 2013 la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora convocava il Castiello per il giorno 3 agosto 2013 presso la sede sociale della Società per la soluzione della vertenza economica in oggetto; con successive note in data 3 agosto 2013 e 14 agosto 2013 la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora comunicava al Dipartimento Interregionale l'impossibilità di avere contatti con il Castiello e quindi di definire la vertenza in oggetto. Tali comunicazioni, ad avviso della Commissione, costituiscono prova non equivoca dell’intento dei deferiti di onorare l’obbligo di ottemperare a quanto deciso dal Collegio Arbitrale. Risulta dimostrato infatti che la Società si sia adoperata per adempiere ai propri obblighi debitori anche richiedendo ai competenti uffici federali istruzioni in merito al comportamento da tenere in mancanza di ogni collaborazione da parte del creditore. In tale contesto, le allegazioni difensive inducono ad escludere l’intento strumentale di sottrarsi all’obbligo di pagamento, come invece ipotizzato nell’atto di deferimento. Pertanto, deve ritenersi che la comprovata attivazione della Società al fine di tentare di effettuare nei termini il pagamento dovuto, esoneri i soggetti obbligati da responsabilità disciplinare. Ne consegue il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Sig. Fabio Attianese e la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora dagli addebiti contestati.
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