COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 03.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.16 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 21.11.2013 (Riconoscimento Causa Forza Maggiore gara di 2^Categoria Serrastretta – Torre Altilia del 6.11.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 03.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.16 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 21.11.2013 (Riconoscimento Causa Forza Maggiore gara di 2^Categoria Serrastretta - Torre Altilia del 6.11.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; risulta in maniera chiara ed in equivoca che la gara Serrastretta-Torre Attilia del 6.11.2013 non è stata disputata per causa di forma maggiore, per la mancata presentazione in campo della Società Torre Attilia essendo da attribuire al guasto meccanico verificatosi al pullman che stava trasportando la squadra. Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art.55 NOIF la decisione del Primo Giudice è del tutto corretta; rilevato, ancora, che con riferimento al ricorso della US Serrastretta la comunicazione del 13.11.2013 risulta regolarmente spedita a mezzo raccomandata dalla Società Torre Attilia, la quale non aveva alcun obbligo di trasmettere anche gli allegati fatti pervenire al Giudice Sportivo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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