COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 03.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.S.D. FUTSAL FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 14.11.2013 (ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore CIRILLO Guerino fino al 15 GENNAIO 2014, squalifica del calciatore MANNARINO Stefano fino al 31 DICEMBRE 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 03.12.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.15 della Società A.S.D. FUTSAL FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 14.11.2013 (ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore CIRILLO Guerino fino al 15 GENNAIO 2014, squalifica del calciatore MANNARINO Stefano fino al 31 DICEMBRE 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; ritenuto che alla stregua del referto e dagli atti ufficiali i fatti ascritti ai tesserati Cirillo Guerino e Mannarino Stefano e alla Società vanno diversamente valutati, poiché è emerso che i medesimi, pur essendosi resi responsabili di comportamenti di rilievo disciplinari, il primo spingendo il direttore di gara con il bacino ed il secondo assumendo un atteggiamento minaccioso, non hanno posto in essere condotte che integrano il tentativo, figura che ricorre quando l’agente pone in essere atti idonei al concretizzarsi di un fatto che non si realizza per elementi esterni alla volontà dello stesso agente. Quanto alla responsabilità della Società, dalla descrizione di cui al rapporto arbitrale non si rinvengono elementi che inducano il convincimento del verificarsi di una rissa, ossia di uno scontro fisico che abbia coinvolto più soggetti, quanto di proteste vibrate anche nei confronti dell’arbitro. Appare, pertanto, conforme a giustizia ridurre le sanzioni a carico dei tesserati nonché l’ammenda a carico della società. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica inflitta al calciatore CIRILLO Guerino fino al 20 DICEMBRE 2013; riduce la squalifica inflitta a calciatore MANNARINO Stefano fino al 4 DICEMBRE 2013; riduce l’ammenda a carico della Società a € 50,00(cinquanta/00); dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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