COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Minerbe Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del 13/11/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pavoni Leonardo; Squalifica per tre giornate giocatore Pagliarini Andrea, Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Minerbe ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 22 del 13/11/2013 con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : – squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pavoni Leonardo : “per comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara e per comportamento blasfemo, a fine a gara”; – squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pagliarini Andrea : “per comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara e per comportamento blasfemo, a fine gara”; – ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro in campo avverso”.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Minerbe
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del
13/11/2013 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pavoni Leonardo; Squalifica per tre giornate
giocatore Pagliarini Andrea, Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Minerbe ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona e pubblicate nel Comunicato n. 22 del 13/11/2013 con le quali sono state assunte le
seguenti sanzioni :
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pavoni Leonardo : “per comportamento offensivo e
gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara e per comportamento blasfemo, a fine a gara”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pagliarini Andrea : “per comportamento gravemente
offensivo nei confronti del direttore di gara e per comportamento blasfemo, a fine gara”;
- ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori
nei confronti dell’arbitro in campo avverso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto ricorso presentato dalla Società Minerbe;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente;
sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il contenuto del proprio referto
di gara;
preso atto del fatto che le dichiarazioni oggi rese dal Presidente dell’A.S.D. Minerbe sono tra l’altro estranee
agli argomenti che dovrebbero supportare i motivi del ricorso,
valutati i provvedimenti sanzionatori che appaiono congrui rispetto agli addebiti ascritti;
tenuto presente il principio secondo il quale il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Minerbe;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Pavoni Leonardo;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pagliarini Andrea;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
