COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Fulgor Farra Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 22 del 20/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Cicvara Sasa – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Fulgor Farra ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa : “per condotta violenta nei confronti di un avversario.”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Fulgor Farra Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 22 del 20/11/2013 – Squalifica per tre giornate giocatore Cicvara Sasa – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Fulgor Farra ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicata nel Comunicato n. 22 del 20/11/2013 con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa : “per condotta violenta nei confronti di un avversario.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Fulgor Farra; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; atteso che il referto arbitrale é risultato puntuale e pienamente esaustivo; considerato che in questo quadro di riferimento il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado risulta equo, per cui deve essere confermato; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Fulgor Farra; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cicvara Sasa; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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