COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cà Trenta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 6/11/2013 – Perdita della gara Schio Torre Valli – Cà Trenta del 2/11/2013; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 25,00 per rinuncia – Campionato Giovanissimi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cà Trenta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 6/11/2013 – Perdita della gara Schio Torre Valli – Cà Trenta del 2/11/2013; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 25,00 per rinuncia – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società U.S.D. Cà Trenta ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 25 del 6/11/2013 con la quale ha assunto i provvedimenti sanzionatori indicati in oggetto, per non essersi presentata alla disputa dell’incontro suddetto. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale é risultato che l’incontro, oggi preso in esame, era stato anticipato, rispetto al calendario (3/11), a sabato 2/11/2013, con la variazione dell’ora d’inizio e del campo di gioco (variazioni che erano state pubblicate dalla Delegazione Provinciale di Vicenza tramite il Comunicato n. 24 del 30/10/2013); letto il ricorso della Società con il quale lamenta : “nulla avendo sottoscritto in contraddittorio non ha dato alcun consenso all’anticipo in questione”; rilevato che le variazioni, come disposto dal Comunicato Ufficiale n. 14/2013 dell’11/9/2013 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Vicenza, devono obbligatoriamente contenere la dichiarazione di adesione anche da parte della Società ospitata; rilevato, altresì, che la richiesta della Società Schio Torre Valli non conteneva tale dichiarazione; rilevato, infine che la Società Schio Torre Valli non ha prodotto controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Cà Trenta; - di disporre il recupero della gara Schio Torre Valli-Cà Trenta in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Vicenza; - di revocare la sanzione dell’ammenda di € 25,00 a carico della Società; - di revocare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel Campionato Giovanissimi Provinciale 2013/14° carico della Società Cà Trenta; La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it