COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Cà Trenta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 6/11/2013 – Perdita della gara Schio Torre Valli – Cà Trenta del 2/11/2013; penalizzazione di 1 punto in classifica; ammenda di € 25,00 per rinuncia – Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso U.S.D. Cà Trenta
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del
6/11/2013 – Perdita della gara Schio Torre Valli – Cà Trenta del 2/11/2013; penalizzazione di 1 punto in
classifica; ammenda di € 25,00 per rinuncia – Campionato Giovanissimi Provinciale
La Società U.S.D. Cà Trenta ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 25 del 6/11/2013 con la quale ha assunto i
provvedimenti sanzionatori indicati in oggetto, per non essersi presentata alla disputa dell’incontro suddetto.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale é risultato che l’incontro, oggi preso in esame, era
stato anticipato, rispetto al calendario (3/11), a sabato 2/11/2013, con la variazione dell’ora d’inizio e del
campo di gioco (variazioni che erano state pubblicate dalla Delegazione Provinciale di Vicenza tramite il
Comunicato n. 24 del 30/10/2013);
letto il ricorso della Società con il quale lamenta : “nulla avendo sottoscritto in contraddittorio non ha dato
alcun consenso all’anticipo in questione”;
rilevato che le variazioni, come disposto dal Comunicato Ufficiale n. 14/2013 dell’11/9/2013 pubblicato dalla
Delegazione Provinciale di Vicenza, devono obbligatoriamente contenere la dichiarazione di adesione anche
da parte della Società ospitata;
rilevato, altresì, che la richiesta della Società Schio Torre Valli non conteneva tale dichiarazione;
rilevato, infine che la Società Schio Torre Valli non ha prodotto controdeduzione alcuna
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere il ricorso presentato dalla Società Cà Trenta;
- di disporre il recupero della gara Schio Torre Valli-Cà Trenta in data da stabilire dalla Delegazione
Provinciale di Vicenza;
- di revocare la sanzione dell’ammenda di € 25,00 a carico della Società;
- di revocare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel Campionato Giovanissimi
Provinciale 2013/14° carico della Società Cà Trenta;
La tassa reclamo non é stata versata.
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