COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Thermal A. Ceccato M.Teolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 23 del 13/11/2013 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 C.G.S. gara Thermal A.Ceccato M.Teolo – Vigoreal C5 dell’1/11/2013; Ammenda di € 55,00 a carico della Società; Inibizione sino all’11/12/2013 Dirigente accompagnatore Mancin Kristian; squalifica quattro giornate (3+1) giocatore Bargellini Daniele – Campionato di Serie “D” di Calcio a 5

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Thermal A. Ceccato M.Teolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 23 del 13/11/2013 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 C.G.S. gara Thermal A.Ceccato M.Teolo – Vigoreal C5 dell’1/11/2013; Ammenda di € 55,00 a carico della Società; Inibizione sino all’11/12/2013 Dirigente accompagnatore Mancin Kristian; squalifica quattro giornate (3+1) giocatore Bargellini Daniele – Campionato di Serie “D” di Calcio a 5 La Società A.S.D. Thermal A.Ceccato M.Teolo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 23 del 13/11/2013 con la quale ha assunto la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6, applicando l’art. 17, commi 1 e 5 del C.G.S.e gli altri provvedimenti sanzionatori sopra riportati, conseguenti alla partecipazione all’incontro emarginato del giocatore Bargellini Daniele senza averne titolo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile per vizio di forma, il ricorso presentato dall’A.S.D. Thermal A.Ceccato M. Teolo per non aver ottemperato a quanto disposto dall’art. 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva (“nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7”) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere, perché inammissibile per vizio di forma, il ricorso presentato dalla Società Thermal A.Ceccato M.Teolo e per effetto : - di confermare tutti i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado e pubblicati con il C.U. n. 23 del 13/11/2013 della Delegazione Provinciale di Padova; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Tommaso De Martin Giocatore A.C. Mestre ASD del Sig. Cristian De Toni Presidente A.S.D. Bissuola del Sig. Carluccio PRIGIONI Presidente U.S. Flaminia ASD della Società U.S. Flaminia ASD della Società .S.D. Bissuola della Società .C. Mestre ASD
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