COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 5/11/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, per i seguenti motivi : Sig. Tommaso DE MARTIN – Giocatore A.C. Mestre ”per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, NOIF e degli arti. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CG.S., perché malgrado avesse già sottoscritto il trasferimento in favore della società AC Mestre AS.D in data 0609.2013 sottoscriveva una successiva richiesta di trasferimento alla società US Flaminia ASD in data 12.09.2013, cosi come meglio esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”; Sig. Cristian DE TONI – Vice Presidente ASD Bissuola “in qualità di legale rappresentante della Società A S.D. Bissuola, mediante delega, per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, NOIF e degli artI. 1, comma 1. e 10, comma 2. del C.G.S., perché malgrado avesse già sottoscritto il trasferimento del giocatore De Martin Tommaso in favore della società AC. Mestre ASD in data 06.09.2013, sottoscriveva una successiva richiesta di trasferimento per lo stesso calciatore a beneficio alla società USo Flaminia ASD in data 12.09.2013, cosi come meglio esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale”; Sig . Carluccio PRIGIONI – Presidente U.S. Flaminia ASD “per non aver provveduto ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al trasferimento – e al relativo tesseramento – del calciatore Sig. De Martin Tommaso in occasione della sottoscrizione della richiesta di trasferimento effettuata il 12.09.2013, violando le disposizioni di cui agli artI. 1, comma 1, e 10. comma 2, del G.G.s. ed art. 40, comma 4, NOIF”. la società U.S. FLAMINIA ASD, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C. G. S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione della richiesta di trasferimento del calciatore Sig. De Martin Tommaso dalla società ASD Bissuola alla U.S Flaminia ASD effettuata il 12.09.2013″; la società A.S.D. BISSUOLA per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C. G. S., delle violazioni ascritte al proprio Vice Presidente e Legale rappresentante per delega, per le condotte specifiche meglio specificate nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento, addebitabili allo stesso in occasione della sottoscrizione. effettuata il 12.09.2013, della richiesta di trasferimento del calciatore Sig. De Martin Tommaso dalla società AS.D. Bissuola alla U.S. Flaminia ASD”: la società A.C. MESTRE A.S.D “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del G.G.S. , delle violazioni ascritte al proprio tesserato Sig. De Martin Tommaso in occasione della sua sottoscrizione, effettuata il 12.09.2013, della richiesta di trasferimento dalla società A.S.D Bissuola alla U.S. Flaminia ASD”.
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