DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 259 del 05.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 259 del 05.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE
RECLAMO
GARA SOSPESA DEL 01/12/2013: SALINIS – FUTSAL TERNANA
Reclamo preposto dalla società FUTSAL TERNANA avverso l'esito della gara
SALINIS- FUTSAL TERNANA.
Il Giudice Sportivo,
rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto è stata definitivamente
sospesa dall’arbitro al 9’41’’del primo tempo per sopravvenuta
impraticabilità del terreno di gioco osserva:
riguardo alla sospensione della gara in oggetto la società Futsal Ternana
con reclamo tempestivamente e correttamente prodotto chiede che a suo favore
sia riconosciuta in danno della società Salinis la comminatoria prevista
dall’art. 17 comma 1 del C.G.S., in quanto oggettivamente responsabile della
mancata conclusione dell’incontro. A sostegno di tale pretesa vengono citate
alcune decisioni prese dallo scrivente Giudice sportivo nella stagione
2012/2013 sui C.U.nn°318 e 342.
Controdeduce la convenuta affermando che la sopravvenuta impraticabilità del
terreno di gioco dovuta ad una persistente condensa fosse da ricondurre alle
fortissime precipitazioni che avevano interessato la zona di Margherita di
Savoia nella notte e nella mattina antecedente l’incontro,caratterizzate da
incessanti piogge e forti venti che avevano scoperchiato la copertura
dell’impianto allagandone in parte il terreno di gioco.
Dal referto arbitrale infatti si evince che l’arbitro al suo arrivo, circa
70 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio della gara, constatava che
numerosi inservienti si stavano adoperando per asciugare il terreno di gioco
con l’ausilio anche dell’ impianto di aereazione a quattro vie d’uscita
impiegato costantemente. L’arbitro precisa altresì di aver ritenuto
opportuno d’iniziare comunque l’incontro, per poi sospenderlo
definitivamente dopo meno di 10 minuti per la scivolosità del terreno di
gioco che metteva a repentaglio l’incolumità della terna e delle atlete
delle due squadre.
A riprova della eccezionalità della situazione atmosferica immanente
all’incontro vengono allegate certificazioni della Prefettura e del comando
di Polizia Municipale che diramando un’allerta meteo di alto livello
invitano l’autorità preposte ad adottare provvedimenti precauzionali a
favore della cittadinanza.
Da quanto sopra esposto si ritiene pertanto che la sospensione della gara
per impraticabilità del terreno di gioco sia dovuta a causa di forza
maggiore non imputabile alla società Salinis.
La presunta analogia invocata dalla società ricorrente con precedenti
decisioni relative alla scorsa stagione sportiva non sussiste in quanto
trattasi di casi diversi.
In uno l’impianto di aereazione non esisteva,nell’altro era di debole
portata. Qui invece l’impianto era funzionante e di adeguata potenzialità,
ma la causa dell’umidità è dovuta al danneggiamento della copertura a
seguito dei venti ciclonici che hanno interessato la regione Puglia, ragion
per cui l’efficacia dell’impianto di aereazione era compromesso in partenza.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 252 del 03.12.2013, decide:
a) di respingere il ricorso accertando la sussistenza di una causa di forza
maggiore;
b) di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a 5 per la ripetizione della
gara;
c) di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo;
d) di comminare alla società Salinis l’ammenda di Euro 200,00 sia per
l’assenza del medico sia per l’ingiurie rivolte alla terna da un proprio
sostenitore all’atto della sospensione dell’incontro.