DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 265 del 06.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE A2

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 265 del 06.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE A2 RECLAMO GARA DEL 16/11/2013 ACIREALE CALCIO A5 – ODISSEA ROSSANO 2000 C5 Reclamo preposto dalla società ACIREALE CALCIO A5 avverso l'esito della gara ACIREALE CALCIO A5 – ODISSEA ROSSANO 2000 C5 Il Giudice sportivo, esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: con il ricorso in questione la società Acireale Calcio a 5 chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.b del C.G.S. per aver schierato nel corso dell’incontro in epigrafe due calciatori Mendes Da Silva Eric e Michel Carminio Nelson in posizione irregolare. Sostiene la ricorrente che i nominati in questione abbiano preso parte all’incontro violando le limitazioni all’impiego dei calciatori contemplate dalle disposizioni di cui al C.U. n.35 del 19.09.2013, nella supposizione che,essendo ambedue nati in Brasile,abbiano ottenuto il tesseramento come calciatori provenienti da federazione estera. Al riguardo,in base alle risultanze emerse dalle indagini effettuate presso l’ufficio tesseramenti e riscontrata la distinta dei calciatori della società Odissea presentata all’arbitro, si può affermare che risultano rispettate le limitazioni di cui al precisato C.U.n.35. Infatti sono stati impiegati sia i calciatori nati dopo il 1.01.1992, sia quelli nati successivamente al 31 dicembre 1987, fra i quali è ricompreso Mendes Da Silva Eric tesserato per la prima volta in italia in data 7 febbraio 2007, senza essere mai stato precedentemente tesserato presso altra federazione e risultano integralmente rispettate tutte le altre disposizioni riguardanti la partecipazione a gare del Campionato Nazionale di Serie A2. Risponde al vero, come sostenuto dalla ricorrente che Michel Carminio Nelson sia stato tesserato in data 30.07.2008 presso la F.I.G.C.-L.N.D. come calciatore straniero proveniente da federazione estera, ma la sua partecipazione alla gara di che trattasi è regolare in quanto rientra tra gli atleti al di fuori del vincolo d’obbligatorietà di cui al predetto C.U. N.35/2013. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°204 del 19.11.2013 e visti gli artt.17,24,33,38 del C.G.S. ed il C.U. n. 1 del 01.07.2013 ed il C.U.n.35 del 19.09.2013 si decide; a) di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: ACIREALE CALCIO A5 – ODISSEA ROSSANO 2000 C5 5-5 b) di addebitare sul conto della società ACIREALE CALCIO A5 la tassa di reclamo.
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