DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 259 del 05.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 259 del 05.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA SOSPESA DEL 01/12/2013: SALINIS – FUTSAL TERNANA Reclamo preposto dalla società FUTSAL TERNANA avverso l'esito della gara SALINIS- FUTSAL TERNANA. Il Giudice Sportivo, rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 9’41’’del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco osserva: riguardo alla sospensione della gara in oggetto la società Futsal Ternana con reclamo tempestivamente e correttamente prodotto chiede che a suo favore sia riconosciuta in danno della società Salinis la comminatoria prevista dall’art. 17 comma 1 del C.G.S., in quanto oggettivamente responsabile della mancata conclusione dell’incontro. A sostegno di tale pretesa vengono citate alcune decisioni prese dallo scrivente Giudice sportivo nella stagione 2012/2013 sui C.U.nn°318 e 342. Controdeduce la convenuta affermando che la sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad una persistente condensa fosse da ricondurre alle fortissime precipitazioni che avevano interessato la zona di Margherita di Savoia nella notte e nella mattina antecedente l’incontro,caratterizzate da incessanti piogge e forti venti che avevano scoperchiato la copertura dell’impianto allagandone in parte il terreno di gioco. Dal referto arbitrale infatti si evince che l’arbitro al suo arrivo, circa 70 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio della gara, constatava che numerosi inservienti si stavano adoperando per asciugare il terreno di gioco con l’ausilio anche dell’ impianto di aereazione a quattro vie d’uscita impiegato costantemente. L’arbitro precisa altresì di aver ritenuto opportuno d’iniziare comunque l’incontro, per poi sospenderlo definitivamente dopo meno di 10 minuti per la scivolosità del terreno di gioco che metteva a repentaglio l’incolumità della terna e delle atlete delle due squadre. A riprova della eccezionalità della situazione atmosferica immanente all’incontro vengono allegate certificazioni della Prefettura e del comando di Polizia Municipale che diramando un’allerta meteo di alto livello invitano l’autorità preposte ad adottare provvedimenti precauzionali a favore della cittadinanza. Da quanto sopra esposto si ritiene pertanto che la sospensione della gara per impraticabilità del terreno di gioco sia dovuta a causa di forza maggiore non imputabile alla società Salinis. La presunta analogia invocata dalla società ricorrente con precedenti decisioni relative alla scorsa stagione sportiva non sussiste in quanto trattasi di casi diversi. In uno l’impianto di aereazione non esisteva,nell’altro era di debole portata. Qui invece l’impianto era funzionante e di adeguata potenzialità, ma la causa dell’umidità è dovuta al danneggiamento della copertura a seguito dei venti ciclonici che hanno interessato la regione Puglia, ragion per cui l’efficacia dell’impianto di aereazione era compromesso in partenza. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 252 del 03.12.2013, decide: a) di respingere il ricorso accertando la sussistenza di una causa di forza maggiore; b) di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a 5 per la ripetizione della gara; c) di addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo; d) di comminare alla società Salinis l’ammenda di Euro 200,00 sia per l’assenza del medico sia per l’ingiurie rivolte alla terna da un proprio sostenitore all’atto della sospensione dell’incontro.
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