DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 265 del 06.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE A2
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 265 del 06.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE A2
RECLAMO
GARA DEL 16/11/2013 ACIREALE CALCIO A5 – ODISSEA ROSSANO 2000 C5
Reclamo preposto dalla società ACIREALE CALCIO A5 avverso l'esito della
gara ACIREALE CALCIO A5 – ODISSEA ROSSANO 2000 C5
Il Giudice sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini,
osserva:
con il ricorso in questione la società Acireale Calcio a 5 chiede che in
danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita
della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.b del C.G.S. per aver
schierato nel corso dell’incontro in epigrafe due calciatori Mendes Da
Silva Eric e Michel Carminio Nelson in posizione irregolare.
Sostiene la ricorrente che i nominati in questione abbiano preso parte
all’incontro violando le limitazioni all’impiego dei calciatori
contemplate dalle disposizioni di cui al C.U. n.35 del 19.09.2013, nella
supposizione che,essendo ambedue nati in Brasile,abbiano ottenuto il
tesseramento come calciatori provenienti da federazione estera. Al
riguardo,in base alle risultanze emerse dalle indagini effettuate presso
l’ufficio tesseramenti e riscontrata la distinta dei calciatori della
società Odissea presentata all’arbitro, si può affermare che risultano
rispettate le limitazioni di cui al precisato C.U.n.35.
Infatti sono stati impiegati sia i calciatori nati dopo il 1.01.1992, sia
quelli nati successivamente al 31 dicembre 1987, fra i quali è ricompreso
Mendes Da Silva Eric tesserato per la prima volta in italia in data 7
febbraio 2007, senza essere mai stato precedentemente tesserato presso
altra federazione e risultano integralmente rispettate tutte le altre
disposizioni riguardanti la partecipazione a gare del Campionato
Nazionale di Serie A2.
Risponde al vero, come sostenuto dalla ricorrente che Michel Carminio
Nelson sia stato tesserato in data 30.07.2008 presso la F.I.G.C.-L.N.D.
come calciatore straniero proveniente da federazione estera, ma la sua
partecipazione alla gara di che trattasi è regolare in quanto rientra tra
gli atleti al di fuori del vincolo d’obbligatorietà di cui al predetto
C.U. N.35/2013.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°204 del 19.11.2013 e visti
gli artt.17,24,33,38 del C.G.S. ed il C.U. n. 1 del 01.07.2013 ed il
C.U.n.35 del 19.09.2013 si decide;
a) di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle
due squadre al termine dell’incontro: ACIREALE CALCIO A5 – ODISSEA
ROSSANO 2000 C5 5-5
b) di addebitare sul conto della società ACIREALE CALCIO A5 la tassa
di reclamo.