COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE CALOCCHIA MARIO FINO AL 30.3.2014) IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI AIELLI / FEDERLIBERTSA BUGNARA, DISPUTATA IL 23.11.2013 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N°17 DEL 28.11.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE CALOCCHIA MARIO FINO AL 30.3.2014) IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI AIELLI / FEDERLIBERTSA BUGNARA, DISPUTATA IL 23.11.2013 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N°17 DEL 28.11.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Amatori Aielli ha chiesto l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione impugnata, in quanto il comportamento contestato non sarebbe avvenuto, essendosi il calciatore limitato a protestare per la sua espulsione.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che il calciatore in questione è stato espulso ed ha reagito alla decisione dell’arbitro tentando di dargli una testata e rivolgendo al medesimo frasi gravemente minacciose ed offensive. Essendo, pertanto, la sanzione inflitta congrua ed adeguata agli addebiti contestati, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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