COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FOSSACESIA 90 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ADOTTATO DAL G.S. DEL RECLAMO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MARIO TANO / FOSSACESIA 90, DISPUTATA IL 20.10.13 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE “G.” (C.U. N°22 del 7.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FOSSACESIA 90 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ADOTTATO DAL G.S. DEL RECLAMO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MARIO TANO / FOSSACESIA 90, DISPUTATA IL 20.10.13 PER IL CAMPIONATO DI II CAT., GIRONE “G.” (C.U. N°22 del 7.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Fossacesia 90 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. sul presupposto della non rilevabilità dell’asserito errore tecnico commesso dal direttore di gara dall’esame del rapporto arbitrale, fonte primaria di prova.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, la violazione da parte del direttore di gara della regola 5, del Regolamento del Gioco del Calcio, posto che il medesimo, dopo uno scontro di gioco nel corso del minuto 88 che obbligava un tesserato della società appellante al ricorso alle cure mediche, autorizzava il rientro in campo del calciatore dalla linea di fondo, in quanto il gioco era fermo, tornando, però, sulla decisione ed obbligando il tesserato al rientro dalla linea mediana, lato panchine. Tra il primo consenso e l’effettivo rientro del campo del calciatore trascorrevano circa due minuti, tempo nel quale la società subiva la rete avversaria del 3 – 2 in inferiorità numerica per l’errata applicazione del regolamento da parte dell’arbitro.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che la scelta del punto e il lato sulla linea laterale per effettuare il rientro, era stata una libera iniziativa del calciatore.
Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e, come tale, deve essere respinto.
La versione dei fatti fornita dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato, mentre risulta chiaramente che il calciatore del Fossacesia 90 sia rientrato in campo scegliendo liberamente il punto d’ingresso, senza costrizione alcuna da parte dell’arbitro, stando almeno a quanto da quest’ultimo riferito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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