COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PASQUALE MATTIA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA CALCIO / AMITERNINA, DISPUTATA IL 24.11.13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI (C.U. N°26 del 28.11.13 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARSICA CALCIO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE DI PASQUALE MATTIA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA CALCIO / AMITERNINA, DISPUTATA IL 24.11.13 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI (C.U. N°26 del 28.11.13 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Marsica Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il Di Pasquale, colpito con un calcio un avversario che non era in possesso di palla. La società appellante nel suo gravame, pur avendo riconosciuto che il calciatore ha compiuto un gesto censurabile e non condivisibile ha chiesto, tuttavia, la riduzione dell’impugnata squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, tenuto conto sia del particolare momento di frustrazione del proprio tesserato, dovuto al risultato sfavorevole, sia della giovanissima età del medesimo. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato si evince, infatti, che il Di Pasquale, in seguito all'espulsione comminata per un fallo proditorio e pericoloso, abbia iniziato anche a bestemmiare con un tono di voce consistente episodio, quest'ultimo, che, sebbene non riportato nella motivazione dell'impugnata decisione è stato senza dubbio adeguatamente valutato dal G.S. Da ciò consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in questa sede, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, anche in relazione al fine educativo e formativo del calcio giovanile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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